TAR Piemonte Sez. I, n. 1382, del 21 dicembre 2012
Rumore. Legittimità ordinanza contingibile e urgente in caso di inquinamento acustico
L’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall’art. 9 della L. n. 447 del 1995 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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