TAR Toscana, Sez. III, n. 2116, del 20 dicembre 2012
Urbanistica.Attività di rimessaggio per natanti e permesso di costruire
Per svolgere all’interno di un edificio, attività di rimessaggio per natanti e imbarcazioni, ed utilizzare il terreno antistante come spazio di stazionamento temporaneo per i natanti da trasferire all’interno per manutenzione e rimessaggio invernale serve il permesso di costruire. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il carattere precario dell’installazione di beni amovibili, tale per cui essa non necessiti di permesso edilizio, è escluso dall’utilizzo prolungato e perdurante nel tempo. Dunque, vista l’attività imprenditoriale del soggetto conduttore del fondo e considerata l’entità di estensione della superficie su cui sono allocati i natanti, appare concretarsi una modifica permanente del territorio, assoggettata all’obbligo di permesso di costruire. Tale impatto non solo incide sulla necessità del titolo edilizio, ma denota anche la non esigua interferenza sul vincolo paesaggistico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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