Una società titolare di attività estetica mi ha comunicato la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali (e resp. tecnico). Alla comunicazione è allegato l'attestato di qualifica per esercizio autonomo della professione di estetista conseguito in Toscana, rilasciato in data giugno 1997 (ai sensi L. n. 1/1990 e L.R. n. 74/1994). Considerato che è stato rilasciato nel '97, sono tenuta a verificare che abbia conseguito anche l'attestato di frequenza al corso di aggiornamento obbligatorio (quinquennale)?
Grazie
Il discorso sarebbe lungo. Di fronte a disposizioni come quella da te citata (art. 89 del DPGR 47R/2007) che si prestano ad avere conseguenze diverse a seconda del valore che gli diamo, a parere mio occorre indagare quali siano principi che stanno alla base delle stesse.
Vedendo soprattutto due sentenze della C. Cost. (271/2009 e 108/2012) e rapportandole al nostro caso, gli obblighi di aggiornamento, così come previsti dalla Regione, non possono inibire l’esercizio di una professione se lo Stato non ha previsto espressamente la stessa fattispecie. La Regione può dettare quest’obbligo ma non può farlo diventare un requisito necessario per l’esercizio dell’attività. Tutt’al più può rappresentare un’ipotesi da sanzionare in sede di controllo.
La sentenza 271/2009 è citata proprio dalla Regione Toscana nella circolare con la quale prende atto che in materia di commercio non possono che applicarsi i requisiti professionali di cui al d.lgs. n. 59/2010 a discapito delle parallele disposizioni contenute nella LR 28/2005.
La situazione è la stessa anche per l’estetista. La legge 1/1990 (anch’essa modificata dal d.lgs. n. 59/2010) non prevede come condizione necessaria per l’esercizio dell’attività l’aggiornamento periodico (per imparzialità andrebbe controllato sia nel tuo caso , sia per quelli in costanza di esercizio)