Data: 2013-02-21 12:48:01

SCIA per esercizio noleggio e trasporto con conducente mediante pulmino

E' pervenuta una SCIA (cartacea) <<per l'esercizio noleggio e trasporto con conducente mediante pulmino. Legge n. 218/2003>> segnalando <<L'AVVIO DELL'ATTIVITA' A MEZZO PULMINI FINO A NOVE POSTI>>
facendo riferimento all'art. 3 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 285/2005 e al D. Lgs. 395/2000

A parte l'irricevibilità della SCIA cartacea e non telematica ritengo che la stessa sia improponibile in quanto:
1) la legge 218/2003 disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente
2) il D.Lgs. 285/2005 è relativo ai servizi automobilistici interregionali di competenza statale (praticamente <<servizi di linea>>)
3) il D.lgs. 395/2000 è relativo al trasporto mediante autoveicoli destinati a trasportare più di 9 persone ed esclude gli automezzi al di sotto dell 3,5 t.

Il pulmino (in realtà un autoveicolo)  per 8 posti, ed è al di sotto di 3,5 t.
Ritengo che rientri in realtà nella sfera del Noleggio con conducente per il quale occorre il bando pubblico.
Giusto?
Chiedo conferma
Grazie e saluti
Carlo Alberto Rizzi

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Data: 2013-02-22 08:15:29

Re:SCIA per esercizio noleggio e trasporto con conducente mediante pulmino

mi sembra tu abbia centrato il punto!!!! :-X

riferimento id:10831

Data: 2013-02-22 08:45:38

Re:SCIA per esercizio noleggio e trasporto con conducente mediante pulmino

Confermo che il d.lgs. n. 285/2005 si applica ai servizi di trasporto ad utenza indifferenziata, in pratica gli autobus di linea. Per l’abilitazione occorre dimostrare la sufficiente struttura aziendale

Confermo anche che la legge n. 218/2003 si applica al noleggio con conducente effettuato con autoveicoli definiti dall'articolo 54,  comma  1, lettera b), del codice della strada e cioè equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente.

Anche il d.lgs. 395/2000 si applica alle professioni di trasportatore su strada  conto terzi, che nel caso di trasporto persone, effettui l’attività per più di nove persone autista compreso (comprese le altre limitazioni da te citate). Questa norma, comunque, non detta ipotesi abilitative ma definisce le forme di accesso alla professione dal punto di vista dei requisiti personali che poi saranno il presupposto per l’ottenimento delle abilitazioni per le relative attività.

In sintesi, il pulmino fino a nove posti è un’autovettura classifica M1 ai sensi dell’art. 47 del codice della strada e come tale ancora sottoposta, in toto, alla disciplina autorizzativa dell’NCC di cui alla legge 21/1992 e quindi bando pubblico in base a regolamentazione comunale.

Procedi pure con l’irricevibilità della scia cartacea e alla diffida all’esercizio dell’attività.

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