Vorrei sapere se un soggetto che sia stato alle dipendenze presso un'attività di acconciatore, come apprendista parrucchiere dal 14.06.2002 al 31.05.2007 e, con la qualifica di parrucchiera di 3° livello, dal 01.06.2007 a tutt'oggi, possegga il requisito professionale per l'esercizio in proprio dell'attività.
Patrizia
La questione è complessa e dibattuta.
Stando ad un'applicazione tassativa della normativa il requisito dovrebbe intendersi non posseduto, in quanto alla data di entrata in vigore della Legge n° 174/2005 il soggetto non era in possesso del requisito ai sensi della Legge previgente (n° 1142/1970), e quindi in seguito avrebbe dovuto conseguirlo ai sensi della nuova Legge, per la quale non è sufficiente la pratica professionale.
Ad ogni modo, le disposizioni interpretative della disciplina transitoria fissata nella Legge n° 174/2005, emanate dal competente Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio con nota prot. n° 2728 del 23/02/2007, al punto H) hanno previsto che "tutti i soggetti che acquisiscono i requisiti tecnico-professionali sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali per la qualificazione professionale di Parrucchiere con le modalità previste dalla Legge n° 1142/1970 hanno diritto alla abilitazione professionale di Acconciatore".
Applicando tale indicazione il soggetto deve essere considerato in possesso del requisito, in quanto ha comunque conseguito la qualificazione ai sensi della Legge 1142/1970 dopo il 2005 ma in assenza di normativa regionale.