La L. 174/2005 dispone che le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Questo significa che possono farlo senza requisito professionale di estetista? E cosa si intende per prestazioni semplici?
Grazie
Angela Manzani
Comune di Borgo San Lorenzo
La Toscana non ha mai adottato la legge regionale di attuazione prevista dalla L. 174/2005, quindi come riferimento prendo la L.R della Liguria n. 23 del 2009 (che trova poi eco nella disciplina di numerosi regolamenti comunali), che all'art. 8 comma 2 prevede "[i]Oltre ai trattamenti e ai servizi indicati all'articolo 2, comma 1, della legge statale, le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ossia [b]laccatura e limatura di unghie[/b][/i]. Rilevo che in alcuni regolamenti comunali viene ricompreso all'interno delle prestazioni semplici anche il "taglio".