Buongiorno,
un negozio di abbigliamento ha avviato una vendita sottocosto senza alcuna comunicazione al Comune:
Quale tipo di sanzioni sono previste?
Grazie
[[i]i]Regolamento Consiglio dei Ministri sulle vendite sottocosto del 23/02/2001
Art. 1, comma 4. "La vendita sottocosto ...deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio"...
Art. 5. Ai sensi dell’articolo 22, comma 3 del decreto legislativo n. 114, del 1998, le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2,4,5 e 6 e all’articolo 3, commi 1 e 2 del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. [/i][/i]
Si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dall’ IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 7 del D.L.gs n. 114/98. Con Circ. n. 3548/C del 25/7/02 si è stabilito che è possibile presentare dall’esercente, per il controllo dell’effettivo prezzo sottocosto dei prodotti, invece delle fatture, uno specifico modello ove sia il produttore che il distributore affermano che il prodotto è venduto sottocosto
La vendita sottocosto può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno, deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio, non può avere una durata superiore a 10 giorni e il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a 50, tra una vendita ed un’altra de-vono trascorrere almeno 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.
In una vendita sottocosto per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto, si intende il prezzo effettivamente prati-cato ai consumatori alle casse.
In deroga all’obbligo della comunicazione è consentita la vendita sottocosto per:
prodotti alimentari freschi e deperibili
Prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della celebrazione
Prodotti non alimentari difettati dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza e quelli usati per fie-re, mostre, dimostrazioni o prove
Prodotti alimentari quando manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di 15 dalla data del termine minimo di conservazione
Prodotti il cui valore commerciale è diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti o di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione.
In caso di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale con cadenza almeno quinquennale, di aper-tura o di ristrutturazione dell’esercizio