BUONGIORNO SONO TITOLARE DI UNA LICENZA NCC , HO COSTITUITO UNA SOCIETA' SAS DOVE IO SONO L'ACCOMANDANTE ( CHIARAMENTE CON TUTTI I REQUISITI KB ISCRIZIONE AL RUOLO ) E IL MIO SOCIO NONCHE' ACCOMANDATARIO NON HA L'ISCRIZIONE AL RUOLO . HO CHIESTO IL CONFERIMENTO DELLA LICENZA NELLA SAS E IL COMUNE MI HA RISPOSTO CHE ESSENDO UNA SOCIETA' SAS NON PUO' ESSERE FATTO IL CONFERIMENTO . VOLEVO SAPERE COME DEVO COMPORTARMI .
CORDIALI SALUTI
GRAZIE
GIANLUCA
Ben venuto su questo forum.
Le figure giuridiche alle quali è possibile intestare una autorizzazione di noleggio con conducente sono indicate nell'art. 7 comma 1 della legge 21/1992 e tra queste non figurano le sas.
[i]L. 15-1-1992 n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
7. Figure giuridiche.
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
[/i]
Mi scusi ma ho già fatto un conferimento in sas , la legge permette il conferimento in una SAS o SNC non in una SPA. Io sto cedendo un ramo d'azienda e la legge me lo permette .
riferimento id:10784Mi scuso ma solo rileggendo il post dopo il suo appunto mi sono accorto di aver inserito erroneamente un non, quindi RETTIFICO:
[i]Le figure giuridiche alle quali è possibile intestare una autorizzazione di noleggio con conducente sono indicate nell'art. 7 comma 1 della legge 21/1992 e tra queste [b][s]non[/s][/b] figurano le sas[/i].
Infatti le società in accomandita semplice rientrano nella lettera d), e a tale realtà può essere ceduto, dopo 5 anni (art. 9), le licenze di ncc auto di cui all'art. 1 comma 2 lettera b)
GRAZIE MILLE
riferimento id:10784
BUONGIORNO SONO TITOLARE DI UNA LICENZA NCC , HO COSTITUITO UNA SOCIETA' SAS DOVE IO SONO L'ACCOMANDANTE ( CHIARAMENTE CON TUTTI I REQUISITI KB ISCRIZIONE AL RUOLO ) E IL MIO SOCIO NONCHE' ACCOMANDATARIO NON HA L'ISCRIZIONE AL RUOLO . HO CHIESTO IL CONFERIMENTO DELLA LICENZA NELLA SAS E IL COMUNE MI HA RISPOSTO CHE ESSENDO UNA SOCIETA' SAS NON PUO' ESSERE FATTO IL CONFERIMENTO . VOLEVO SAPERE COME DEVO COMPORTARMI .
CORDIALI SALUTI
GRAZIE
GIANLUCA
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Confermo la precisazione fatta da Alberto.
LE CERTEZZE:
Lei può senz'altro "conferire" ad una SAS la sua licenza. Ai fini commerciali tale conferimento potrà avere varie forme giuridiche (cessione di ramo di azienda, conferimento da ditta individuale a società, conferimento del socio ecc.....). Ciò non interessa. Sotto il profilo amministrativo si tratta di SUBINGRESSO e quindi è subordinato alla presenza di una delle condizioni previste dalla legge 21/1992:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
DUBBI:
Qualora non avesse uno dei requisiti di cui sopra sarebbe dubbia la possibilità di avvalersi dell'art. 7 della legge 21 relativamente alla possibilità di "c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge".
La SAS è una forma di associazione?
A mio parere le recenti riforme di liberalizzazione trovano applicazione anche in questo settore e in particolare hanno fatto venir meno le interpretazioni limitative fin qui prevalenti ... ma riconosco che la mia è una posizione minoritaria.
COMUNQUE nel suo caso non ci sono problemi.
1) Faccia il conferimento
2) comunichi al Comune il subingresso e chieda il NULLA-OSTA alla immatricolazione dei veicoli
3) immatricoli il veicolo
IN BOCCA AL LUPO
Prendete la mia opinione con le pinze. Il dubbio che ho è che essendo una SAS, l'iscrizione al ruolo dei conducenti è onere del socio accomandatario. Tanto che, in qualsiasi società legittimata ad esercitare, chiunque svolga il servizio deve possedere la patente di guida adeguata con titolo professionale ed essere iscritto al ruolo dei conducenti. Secondo me il rilievo effettuato dal Comune è il fatto che il socio accomandatario, che svolgerà il servizio effettivo, non è iscritto al ruolo dei conducenti.
riferimento id:10784
Prendete la mia opinione con le pinze. Il dubbio che ho è che essendo una SAS, l'iscrizione al ruolo dei conducenti è onere del socio accomandatario. Tanto che, in qualsiasi società legittimata ad esercitare, chiunque svolga il servizio deve possedere la patente di guida adeguata con titolo professionale ed essere iscritto al ruolo dei conducenti. Secondo me il rilievo effettuato dal Comune è il fatto che il socio accomandatario, che svolgerà il servizio effettivo, non è iscritto al ruolo dei conducenti.
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A mio avviso in caso di cessione ad una SAS la relativa licenza è intestata alla società in persona del legale rappresentante (accomandatario) il quale potrà NON avere i requisiti professionali. In tal caso potrà essere individuato un altro socio (anche accomandante in quanto esso può essere anche dipendente dell'azienda stessa) o un dipendente in possesso della qualifica e dei titoli che sarà il soggetto a svolgere il servizio.
Non ho trovato elementi ostativi.
L'Amministratore unico di una s.r.l. semplificata comunica il subingresso, a seguito di cessione de'azienda, in una licenza ncc autovettura... i requisiti per l'esercizio dell'attività (iscrizione ruolo, ...) sono posseduti da altro soggetto che deposita dichiarazione sostitutiva definendosi delegato/preposto (non si è a conoscenza del rapporto intercorrente tra tale soggetto e la società anche se si è portati a pensare che si tratti di un dipendente - agli atti però non vi è nulla in tal senso).
Leggendo l'ultimo post del Dott. Chiarelli sembrerebbe che nulla-osti alla reintestazione della licenza nel caso in cui i requisiti siano posseduti da un terzo e non dal legale rappresentante della ditta...
Io, però, ho molti dubbi... in realtà la norma non prevede la possibilità di avvalersi di un preposto (diversamente da quanto succede per i pubblici esercizi)...
Provo a dare il mio contribuito, in attesa di Simone:
L.12/92
9. Trasferibilità delle licenze.
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, [b]a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti[/b]
Pertanto il legale rappresentante della società (persona designata) a mio avviso dovrà possedere i requisiti necessari per potersi intestare l’autorizzazione.
Ciò premesso però in diversi bandi recenti mi è capitato di leggere questa frase: [i]In caso di società il requisito dell’iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto [u]da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa[/u] in qualità di [b]socio amministratore nelle società di persone[/b] e di [b]amministratore per ogni altro tipo di società[/b], o di [b]dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa[/b][/i]. Purtroppo non viene citata la norma a supporto.
Suppongo che si tratti di una previsione del regolamento comunale, che ricordo i sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d) della citata legge dice che i comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Confermo che molto dipende dalle interpretazioni comunali. Allego un bando del comune di Venezia dove si fa esplicito riferimento al legale rappresentante di società in genere.
Al di là dell'aspetto a chi intestare la licenza, ritengo che il conferimento sia sempre possibile anche verso società. Spesso in questo caso le licenze restano intestate ai singoli e viene annotato su queste che sono nella disponibilità dell'organismo collettivo taldeitali a seguito di conferimento dalla data...
Incollo un pezzo di precedente post
TAR Veneto n. 90/2013: in via indiretta affronta la questione al fine di sentenziare su un fallimento di una società di capitali:
[i]...premesso:
che le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal DLgs n. 285/1992, abbiano superato apposito esame e siano iscritti nel ruolo dei conducenti previsto dall’art. 10 della LR n. 22/1996, tali soggetti possono esercitare la relativa attività anche in forma societaria, conferendo alla società l’autorizzazione di cui siano titolari: in tal caso titolare dell’autorizzazione diviene la società, ed il socio può rientrare in possesso dell’autorizzazione soltanto nell’ipotesi di recesso, decadenza od esclusione dalla società stessa (art. 14, II comma della LR n. 22 cit.: nel caso di recesso, peraltro, non può riottenere l’autorizzazione prima di un anno dall’avvenuto recesso: cfr. il successivo III comma);
[...]
che l’odierno ricorrente ha conferito la propria autorizzazione alla [b]srl[/b] “XXX”, di cui era socio al 50%, dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza 25.2.2011;
[...]
che, atteso che ai sensi dell’art. 22, III comma della LR n. 22 cit. la dichiarazione di fallimento dell’impresa societaria comporta la decadenza di diritto del provvedimento di autorizzazione conferito all’impresa stessa, correttamente il Comune di Martellago ha disposto la decadenza dell’autorizzazione n. 16/2004 rilasciata al ricorrente, irrilevante, in tale contesto, configurandosi la circostanza che il fallimento della [b]società di capitali [/b]non comporta il fallimento del socio;
[/i]
Nel caso prospettato dal Tar però la licenza è in primis intestata al singolo (che è un socio e non un dipendente) che a sua volta la conferisce alla società di cui fa parte...
Nel caso del bando di Venezia invece si dice che la società dovrebbe essere rappresentata dal soggetto in possesso del requisito dell’iscrizione al ruolo (che può essere il dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa) ... presumo pertanto che tale figura debba essere investita di idonei poteri (incluso quello di rappresentanza) --> credo, quindi, sia almeno necessaria una procura che risulterebbe anche nella visura camerale...
Sbaglio?
Seguendo l'esempio del Comune di Venezia e le interpretazioni più "liberali" ho rilasciato, dopo apposito bando, una licenza di ncc al sig. tizio cazio in qualità di socio amministratore di una snc; lui è regolarmente in possesso del requisito dell'iscrizione a ruolo e degli altri requisiti morali;
ora la vettura è stata immatricolata senza problemi a nome della snc;
però la società mi chiede se la vettura può essere condotta anche dagli altri soci/dipendenti (che sono tutti iscritti a ruolo) previa comunicazione al comune...
secondo voi?
non vorrei aver fatto peggio.... :(
per COMMERCIOXXX
Ritengo che le mansioni del dipendente non debbano essere affidate tramite procura. Dipenderà dal contratto di lavoro.
Come ho indicato io e come hai sottolineato tu, ritengo che anche in presenza di interpretazioni restrittive (diverse da quelle veneziane) il conferimento è sempre possibile anche verso una società di capitali. Un conto è la titolarità e un conto è il conferimento.
Per ORNELLA
Ritengo che debba essere rispettata la condizione: una licenza = un mezzo. Il mezzo è indicato in licenza. Il mezzo può essere condotto da dipendenti o altri aventi titolo nell'ambito dell'azienda.
Concordo con Mario.
L'art. 10 comma 4 della L. 21/92 prevede la possibilità in forma esplicita di avvalersi "nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile".
Ammettendo (come è corretto) che sia intestabile a una società (anche di capitali, nella figura del legale rappresentante) l'autorizzazione, poiché non mi risultano divieti espliciti nella normativa vigente, il servizio a mio avviso può essere esercitato anche da un dipendente o un associato in partecipazione, a condizione che anche questo sia iscritto al ruolo conducenti.
grazie!
riferimento id:10784