Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6703, del 28 dicembre 2012.
Urbanistica. Scadenza convenzione di lottizzazione
Anche a voler ammettere che una convenzione di lottizzazione possa avere una limitata ultrattività in un momento successivo alla sua scadenza, è indubbio che, decorso i termine di dieci anni, divengono inefficaci le previsioni del piano che non abbiano avuto concreta attuazione, nel senso che non è consentita la loro ulteriore esecuzione. Ne segue che una convenzione di tal genere, scaduta da dieci anni e rimasta inattuata, non può vincolare i successivi strumenti urbanistici generali, nemmeno sotto il profilo dell’esistenza di uno specifico onere di motivazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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