TAR Toscana, Sez. III, n. 2099, del 20 dicembre 2012
Ambiente in genere.Tra le concessioni turistico-ricreative non sono ricomprese le concessioni per la nautica da diporto.
Secondo il combinato disposto dell’art. 13 della legge n. 172/2003 e dell’art. 1 del d.l. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, le concessioni demaniali marittime a finalità turistico ricreativa hanno ad oggetto la gestione di stabilimenti balneari, gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, il noleggio di imbarcazioni e natanti, la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, gli esercizi commerciali e i servizi di conduzione di strutture abitative, e, pertanto, tra le concessioni turistico-ricreative non sono ricomprese le concessioni per la nautica da diporto, disciplinate dal distinto art. 2, comma 1, del D.P.R. 509/1997. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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