Si chiede vostro cortese parere in merito alla possibilità, per un titolare in possesso di autorizzazione tipo A e della relativa concessione di posteggio in mercato di altro Comune, di effettuare la spunta in mercati diversi da quello ove ha la concessione e, ancor più, in coincidenza con lo stesso giorno.
Inoltre, se un coadiuvante o un dipendente di un titolare/legale rappresentante di autorizzazione e di concessione posteggio possa occupare il posteggio concesso, o anche come spuntista, senza che via sia la contemporanea presenza del titolare o del legale rappresentante in caso di società.
Grazie.
Si chiede vostro cortese parere in merito alla possibilità, per un titolare in possesso di autorizzazione tipo A e della relativa concessione di posteggio in mercato di altro Comune, di effettuare la spunta in mercati diversi da quello ove ha la concessione e, ancor più, in coincidenza con lo stesso giorno.
Inoltre, se un coadiuvante o un dipendente di un titolare/legale rappresentante di autorizzazione e di concessione posteggio possa occupare il posteggio concesso, o anche come spuntista, senza che via sia la contemporanea presenza del titolare o del legale rappresentante in caso di società.
Grazie.
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Un titolare di posteggio ben può andare alla spunta nel mercato dove ha il posteggio (tranne che per il proprio posteggio ovviamente!) o in altro mercato. Lo può fare sia se è una società, sia se è una ditta individuale.
L'interessato può presenziare sia personalmente e direttamente ma anche tramite dipendenti (anche in caso di ditta individuale) e con i dipendenti può maturare la spunta anche senza la contemporanea presenza del titolare o legale rappresentante.
Art. 22 co 8. L.R. 6/2010: Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 5, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
riferimento id:1075
Art. 22 co 8. L.R. 6/2010: Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 5, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
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OK, ma niente vieta che sia presente in più posteggi!
1. Le autorizzazioni e le concessioni di posteggio non contengono l'orario di effettuazione del mercato. Quindi non è possibile stabilire, a priori, la coincidenza dell'orario tra il mercato in cui uno è concessionario di posteggio e il mercato che si sceglie di fare la spunta nello stesso giorno e orario.
2. Il divieto è, comunque, pertinente per coloro che esercitano l'attività itinerante nello stesso giorno e orario in cui sono anche concessionari di posteggio.
3. L'attività di spunta non è una attività itinerante (questa è definita dal 114) o mi sbaglio? Per cui coloro che hanno un'autorizzazione di tipo A possono benissimo effettuare la spunta lo stesso giorno e orario in un mercato diverso da quello in cui siano concessionari di posteggio. La Regione Lombardia non la pensa a questo modo però.
Ragionandoci su mi chiedo a cosa possa servire questo divieto perchè, se viene esibita alla spunta l'autorizzazione originale, è evidente che la stessa autorizzazione non può essere esibita in un altro mercato nello stesso giorno e orario. Quindi, se la ratio del divieto è quella di impedire che un concessionario possa essere da due parti contemporaneamente, con l'esibizione dell'autorizzazione diventa tutto superfluo.
Si ringraziano tutti coloro che avranno la bontà di supportare, con citazioni normative, il divieto descritto.
Voi che ne pensate ?