Data: 2011-05-04 05:49:17

Commercio elettronico di preziosi

Buongiorno con l'entrata in vigore del DPR 160/10, sono di competenza del SUAP anche il commercio di preziosi, anche se svolti in forma elettronica ex Com 6 bis?
Quali sono le procedure da adottarsi, oltre all'eventuale utilizzo della modulistica già predisposta dalle questure?
Grazie

riferimento id:1069

Data: 2011-05-04 09:01:57

Re: Commercio elettronico di preziosi

Per i procedimenti aventi per oggetto l’esercizio di tutte le attività commerciali, sia che esse vengano svolte in sede fissa, su Aree Pubbliche o mediante le altre forme previste dal Capo VIII della L.R.T. 07/02/2005 n. 28 ( le c.d. Forme Speciali di vendita) il SUAP è SEMPRE competente in quanto si tratta di “Attività di Servizi” secondo il D.lgs 26/03/2010 n. 59, per le quali il SUAP – per dirla con l’art. 2, 1° comma del D.P.R. 160/2010 – è “ individuato ….. quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale”.
L’esercizio dell’attività “commercio elettronico” rientra nella fattispecie “Vendita per corrispondenza, Televisione od Altri Sistemi di Comunicazione”, soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività che può essere presentata al SUAP ove il soggetto intende avviare l’attività, secondo quanto prevede l’art. 68 del D.lgs 59 cit.
Ai sensi dell’art. 127 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS) chi commercia oggetti preziosi è obbligato a munirsi di licenza del Questore.
A mio parere anche la licenza di cui all’art. 127 del T.U.L.P.S. dovrebbe considerarsi “trasformata” in SCIA secondo la disposizione dell’art. 19 L.241/90: si tratta di infatti di “licenza” necessaria per l’esercizio di attività commerciale il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge (ed in particolare i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS), e per il cui rilascio non è “previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale”.
Inoltre, anche se l’art. 19 cit. esclude dal regime della SCIA, gli atti rilasciati “dalle amministrazioni preposte …… alla pubblica sicurezza” detta esclusione colpisce gli atti rilasciati dalle Questure e dalle Prefetture ma non le autorizzazioni o licenze di Polizia Amministrativa previste dal TULPS.
La Scia per il commercio elettronico e la SCIA (o richiesta di autorizzazione) per il commercio dei preziosi, nella modulistica adottata dal Comune e in quella appositamente predisposta dalla Questura interessata, dovrà essere inviata in via telematica al SUAP.
A tale scopo i modelli compilati e sottoscritti digitalmente dall’interessato o dal professionista delegato, dovranno essere inviati alla Casella di PEC del SUAP ed il SUAP, sempre in modalità telematica (v. art.2, 3°c. del D.P.R. 160/2010) ed sempre attraverso la PEC (v. art.5, comma 6 allegato tecnico al D.P.R. 160/2010), dovrà inviare la pratica alla Questura per la parte di sua competenza.
Quanto alla modulistica potrebbe essere utilizzata quella allegata.

riferimento id:1069
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it