TAR: liberalizzanti orari negozi: sentenza 25/1/2013
Tar Abruzzo, l’Aquila, sentenza n.99 del 25 gennaio 2013
Commento: http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/130207/1rvjhe.pdf
SENTENZA:
N. 00099/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2012, proposto da:
Soc. Magazzini Gabrielli Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo
Tittaferrante, Andrea Luccitti, con domicilio eletto presso avv. Luca Bruno in
L'Aquila, via Cutilia, 2;
contro
Comune di Giulianova in persona del Sindaco p.t.;
per l'annullamento
DELL'ORDINANZA N. 565 DEL 23.12.2011 AVENTE AD OGGETTO
DISCIPLINA ORARI APERTURA ESERCIZI COMMERCIALI DI
VENDITA AL DETTAGLIO SEDE FISSA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Maria Abbruzzese
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza n.565 del
23 dicembre 2011 del Sindaco del Comune di Giulianova disponente limiti orari di
apertura per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e deroghe all’obbligo di
chiusura domenicale, chiedendone l’annullamento con contestuale richiesta di
risarcimento dei danni per tutti i danni connessi alla illegittimità dell’atto (obbligata
chiusura e/o sanzioni).
Precisava la ricorrente di essere titolare di esercizio commerciale, sotto l’insegna
“Maxi Tigre”, in via Galilei di Giulianova e che l’ordinanza impugnata incideva,
con la determinazione di limiti massimi di ore di apertura giornaliere e deroghe
limitate all’obbligo di chiusura domenicale, sulla sua libertà di iniziativa economica.
Il ricorso puntualmente deduce: Violazione di legge ed eccesso di potere per
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. 223/2006, come modificato con
D.L.98/2011 e con D.L. 201/2011. Violazione di legge ed eccesso di potere per
violazione e falsa applicazione degli art. 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990: il
provvedimento impugnato è in contrasto con quanto previsto dal testo vigente
dell’art. 3 del D.L. 223/2006, come modificato con D.L. 98/2011 e con D.L.
201/2011, che ha espressamente eliminato i vincoli sugli orari e le giornate di
apertura; l’ordinanza impugnata è dunque illegittima nella parte in cui stabilisce
limitazioni sia agli orari che alle giornate di apertura; il Comune ben avrebbe
potuto annullare l’ordinanza in ragione della normativa sopravvenuta.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
Il Comune di Giulianova non si costituiva in giudizio. Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare.
La difesa di parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
All’esito della pubblica udienza del 9 gennaio 2013, il Collegio riservava la
decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
La società ricorrente, titolare di esercizio commerciale in Giulianova impugna
l’ordinanza sindacale meglio in epigrafe individuata con la quale si impartivano
disposizioni ai titolari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree
private in ordine agli orari ed alle giornate di apertura e chiusura, in particolare,
stabilendo che gli esercizi in questione avrebbero potuto restare aperti tutti i giorni
della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22,00, liberamente determinando l’orario di
apertura e chiusura nel limite delle 13 ore giornaliere di apertura, che detto orario
avrebbe potuto protrarsi fino alle ore 24.00 nel periodo 1 giugno-30 settembre,
con deroga all’obbligo di chiusura nei giorni festivi per complessive 34 giornate
partitamente indicate, e comunque senza possibilità di deroga nelle giornate di
Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 1 maggio, 25 e 26 dicembre.
Il ricorso denuncia la violazione dell’art. 3 comma 1 del D.L. 223/2006, come
modificato dal D.L. 6.12.2011, n.201, convertito con L. 22.12.2011, n.214 (art. 31,
comma 1).
Tale disposizione recita: “Ai sensi delle disposizioni sull’ordinamento comunitario
in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi
ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di
accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed n) della Costituzione, le attività
commerciali, come individuate nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e
prescrizioni:….d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della
chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale dell’esercizio”.
Tale disposizione, compresa nel D.L. 6.12.2011, n.201, entrato in vigore, ai sensi
del suo art. 50, il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (6
dicembre 2011) nell’intero territorio nazionale, elimina dunque qualsiasi possibilità
di limitazione negli orari o nei giorni di apertura e chiusura degli esercizi
commerciali.
Si tratta di norma immediatamente operativa non richiedente alcun adeguamento
della normativa regionale, che, ove in contrasto, è immediatamente abrogata stante
la specifica competenza esclusiva statale nell’ambito in esame (tutela della
concorrenza).
Ne discende che l’ordinanza emanata, che, dopo l’entrata in vigore della citata
disposizione, ha invece inteso disciplinare, con limitazioni di orari e di giorni, gli
orari degli esercizi commerciali, si pone in evidente contrasto con la sopravvenuta
normativa sopra richiamata.
Il ricorso va, per quanto sopra esposto, accolto con l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
La sospensione del provvedimento, già conseguente all’ordinanza cautelare di
accoglimento, rendendo non esecutive le disposizioni limitatrici, ha escluso la
produzione di danni risarcibili in capo alla ricorrente, come da questa
correttamente rilevato in sede di memoria ex art. 76 c.p.a.
Stante la novità della questione, connessa all’applicazione di una normativa di
recente applicazione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di
giudizio, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo versato.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L’AQUILA,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e
per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate e contributo irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con
l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Alberto Tramaglini, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)