Salve,
Vorrei delle informazioni per il permesso per raccogliere erbe officinali nel bosco.
Che tipi di permessi ci sono e che cosa serve per averlo?
Grazie
Salve,
Vorrei delle informazioni per il permesso per raccogliere erbe officinali nel bosco.
Che tipi di permessi ci sono e che cosa serve per averlo?
Grazie
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In Toscana la raccolta dei prodotti secondari del bosco è disciplinata dall'art. 63 della L.R. 39/00 riportato qui di seguito:
http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&dl=tleggiV/2000/legge-2000-00039.xml&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=tleggiV&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0
Buongiorno,
Ho letto la legge ma non ho capito dove mi devo rivolgere per avere l'autorizzazione a raccogliere i prodotti secondari di bosco.
In comune mi avevano detto di informarmi presso SUAP. Mi puo dare qualche informazione piu' concretta? dove posso trovare i moduli?
Grazie
Sonila
Buongiorno,
Ho letto la legge ma non ho capito dove mi devo rivolgere per avere l'autorizzazione a raccogliere i prodotti secondari di bosco.
In comune mi avevano detto di informarmi presso SUAP. Mi puo dare qualche informazione piu' concretta? dove posso trovare i moduli?
Grazie
Sonila
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Presenta domanda tramite PEC (posta elettronica certificata) al SUAP che chiederà parere alla provincia o alla Comunità Montana. Allega planimetria della zona di raccolta ed autorizzazione del proprietario oltre a descrizione del quantitativo medio raccolto.
Non serve un modello particolare, è sufficiente che compili un word con i dati dell'impresa e del richiedente facendo riferimento alla normativa regionale citata:
Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), può essere autorizzato dalla Provincia o dalla Comunità montana ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4. L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione.
Ciao