Data: 2013-02-14 15:17:01

Produzione primaria (pesca)

Una cooperativa invia al Suap una notifica ai fini della registrazione dell'inpresa alimentare, art. 6 reg. CE 882/2004 per l'attività di pesca  allegando il contratto d'incarico ad un consulente tecnico per lo studio della procedura HACCP. L'attività dovrebbe svolgersi con una barca regolarmente immatricolata.
Non ho mai trattato casi del genere. Basta la sosa Scia di notifica con la relazione tecnica di valutazione dei requisiti igienico sanitari o serve anche la SCia Amministrativa?

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Data: 2013-02-14 17:36:21

Re:Produzione primaria (pesca)


Una cooperativa invia al Suap una notifica ai fini della registrazione dell'inpresa alimentare, art. 6 reg. CE 882/2004 per l'attività di pesca  allegando il contratto d'incarico ad un consulente tecnico per lo studio della procedura HACCP. L'attività dovrebbe svolgersi con una barca regolarmente immatricolata.
Non ho mai trattato casi del genere. Basta la sosa Scia di notifica con la relazione tecnica di valutazione dei requisiti igienico sanitari o serve anche la SCia Amministrativa?
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Non serve scia amministrativa perchè la vendita di prodotti della pesca è equiparata a quella di prodotti agricoli di cui al dlgs 228/2001


Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 226 "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"
Art. 2. Imprenditore ittico
....................
3. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo.

******************************


DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 226
Orientamento e modernizzazione del settore della pesca  e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57.
  Vigente al: 14-2-2013 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001 n. 57;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso il 24 aprile 2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente,  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e del
commercio  con  l'estero, per gli affari regionali e per le politiche
comunitarie;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                              Art. 1.
                          Principi generali
  1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura:
    a) si ispirano ai principi della sostenibilita' e responsabilita'
verso l'ambiente e verso i consumatori;
    b)  assegnano  priorita' agli strumenti che assicurano produzioni
sicure, di qualita' ed ecosostenibili;
    c)    promuovono    opportunita'    occupazionali    attraverso
l'incentivazione della multifunzionalita';
    d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le
regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;
    e)  si  avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti
associativi  interessati  al  settore,  incluse le organizzazioni non
governative;
    f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle
regole  tecniche  di  accesso  alle  risorse  biologiche  e  nella
definizione degli indicatori di sostenibilita'.
  2.  Lo  Stato  e  le  regioni  garantiscono la piena coesione delle
politiche  in  materia  di  pesca  ed acquacoltura nel rispetto degli
orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.
                              Art. 2

        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4))
                                                                ((6))

-------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2)
che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni
del presente decreto".
                              Art. 3

        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4))
                                                                ((6))

-------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2)
che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni
del presente decreto".
                              Art. 4.
                        Distretti di pesca
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  gestione  razionale delle risorse
biologiche,  in  attuazione  del  principio  di  sostenibilita',  e'
prevista  l'istituzione  di  distretti  di  pesca.  Sono  considerati
distretti  di  pesca  le  aree  marine  omogenee  dal  punto di vista
ambientale, sociale ed economico.
  2.  Le  modalita'  di identificazione, delimitazione e gestione dei
distretti  di  pesca sono definite, su proposta della regione o delle
regioni  interessate,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  e  forestali,  di  concerto  con il Ministro dell'ambiente,
sentite le associazioni nazionali di categoria.
                              Art. 5
                          (( (Convenzioni)

  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
puo' stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero  con
Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per  lo  svolgimento  di
una o piu' delle seguenti attivita':
    a)  promozione  delle  attivita'  produttive  nell'ambito  degli
ecosistemi  acquatici  attraverso    l'utilizzo    di    tecnologie
ecosostenibili;
    b) promozione di azioni  finalizzate  alla  tutela  dell'ambiente
marino e costiero;
    c) tutela e valorizzazione delle  tradizioni  alimentari  locali,
dei prodotti  tipici,  biologici  e  di  qualita',  anche  attraverso
l'istituzione di consorzi  volontari  per  la  tutela  del  pesce  di
qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori;
    d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita'  delle
filiere agroalimentare ittiche;
    e) agevolazioni per l'accesso al credito  per  le  imprese  della
pesca e dell'acquacoltura;
    f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita'  documentali
nel quadro della semplificazione amministrativa e  del  miglioramento
dei  rapporti  fra  gli  operatori  del  settore  e  la  pubblica
amministrazione,  in  conformita'  ai  principi  della  legislazione
vigente in materia;
    g) assistenza tecnica alle imprese  di  pesca  nel  quadro  delle
azioni previste dalla politica  comune  della  pesca  (PCP)  e  degli
affari marittimi.
  2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e  nei
limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per
il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo  93,  comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004.
  2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui  al  comma  2  vengono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  capitolo  3585,  e
successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, su richiesta del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa  da  istituire
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti  variazioni
di bilancio)).
                              Art. 6.
                      Lavoro e apprendistato
  1.  Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali  e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le
associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di categoria
con  riferimento  ai  settori della pesca e dell'acquacoltura e delle
attivita'  connesse  sono  disciplinati  gli  strumenti  per favorire
l'insediamento  e  la  permanenza  dei giovani nel settore in base ai
seguenti criteri:
    a) prevedere le condizioni per favorire lo sviluppo occupazionale
in correlazione al contenimento del costo del lavoro;
    b)  favorire la formazione professionale e l'ingresso dei giovani
nel  lavoro  attraverso  la  promozione  dell'apprendistato  e  della
formazione-lavoro.
  2.  Al  fine  di  assicurare una piu' efficiente applicazione delle
norme  relative  al prestito d'onore, di cui all'articolo 2, comma 7,
della  legge  21 maggio 1998, n. 164, i previsti benefici sono estesi
ai disoccupati.
                              Art. 7.
                    Accelerazione delle procedure
  1.  Al fine di assicurare la piu' idonea realizzazione delle misure
previste  dal regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio e garantire la
efficacia della spesa relativa, il Ministero delle politiche agricole
e  forestali  provvede, entro il 30 giugno 2002, alla definizione del
procedimento di liquidazione delle istanze relative alle unita' della
flotta  oceanica  - approvate dal comitato ex articolo 23 della legge
17  febbraio  1982,  n. 41 entro il 31 dicembre 1999 - a valere sulle
disponibilita' finanziarie della delibera CIPE 30 giugno 1999.
  2. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di
cui  al  comma  1,  il Ministero delle politiche agricole e forestali
attua,  a  valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo
comma  1,  l'accelerazione delle procedure di verifica e liquidazione
avvalendosi  degli  istituti  specializzati  nel  settore  in materia
economica,  che  abbiano  svolto  attivita'  di  assistenza  tecnica
all'amministrazione.
  3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
si  provvede  alla  revisione  delle  norme  relative  agli  obblighi
previsti per la verifica delle cassette medicinali, al collaudo della
stazione  radiotelefonica  VHF,  ai canoni speciali per l'abbonamento
alle  diffusioni  televisive  per apparecchi stabilmente installati a
bordo con invarianza di oneri per la finanza pubblica, e stabiliscono
i  criteri  affinche' la visita medica di preimbarco, integrata dagli
esami  necessari, possa sostituire la visita per il conseguimento del
libretto  sanitario  e  la visita prevista dal decreto legislativo n.
271 del 1999 ai fini della sicurezza del lavoro.
  4.  Al  fine  di  assicurare  gli  obiettivi  di  cui al comma 1 il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  provvede  alla
definizione  del  contenzioso  relativo  alle  pratiche  di  fermo
definitivo  di cui ai regolamenti CEE 4028/86 e 2080/93, riconoscendo
e  liquidando  il  premio  nella  misura complessiva del 70 per cento
sulla  base  della  situazione  di  fatto  esistente  all'atto  del
provvedimento  di  ammissione ed a cancellare le unita' dall'archivio
delle licenze di pesca.
                              Art. 8.
                Consorzi di garanzia collettiva fidi
  1. Al fine di consentire alle imprese ed alle cooperative, operanti
nel  settore  della  pesca,  dell'acquacoltura  e  delle  attivita'
connesse,  un  piu'  agevole  ricorso  al  credito,  l'ambito  di
operativita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto
dalla  legge  17  febbraio  1982,  n. 41, e' esteso, nei limiti della
dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole
e forestali, alla ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia
collettiva  fidi,  istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 28
agosto  1989, n. 302, ed alla copertura dei piani di ristrutturazione
aziendale  di cui all'articolo 11, punto 8-ter, della citata legge n.
41 del 1982.
                              Art. 9.
                      Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto  e  nei  limiti  degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
                              Art. 10
                      Disposizioni finanziarie

  1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi
e 601 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, di cui 6,896 miliardi
relativi  all'articolo  2  e  705 milioni relativi all'articolo 3, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  recata  dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991,
come  da  ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
  ((  1-bis.  A  decorrere  dall'anno  2004,  per gli oneri derivanti
dall'articolo 2 e' autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui
e  per  gli  oneri  derivanti dall'articolo 3 e' autorizzata la spesa
massima  di  euro  2.326.000  annui.  A  decorrere dal medesimo anno,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e' rideterminata quanto a
euro  100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro
2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3. ))
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
                              CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Pecoraro    Scanio,    Ministro  delle
                              politiche agricole e forestali
                              Bordon, Ministro dell'ambiente
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Visco,  Ministro  del  tesoro,  del
                              bilancio    e    della  programmazione
                              economica
                              Letta,  Ministro  dell'industria,  del
                              commercio  e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Loiero,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino

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