Una cooperativa invia al Suap una notifica ai fini della registrazione dell'inpresa alimentare, art. 6 reg. CE 882/2004 per l'attività di pesca allegando il contratto d'incarico ad un consulente tecnico per lo studio della procedura HACCP. L'attività dovrebbe svolgersi con una barca regolarmente immatricolata.
Non ho mai trattato casi del genere. Basta la sosa Scia di notifica con la relazione tecnica di valutazione dei requisiti igienico sanitari o serve anche la SCia Amministrativa?
Una cooperativa invia al Suap una notifica ai fini della registrazione dell'inpresa alimentare, art. 6 reg. CE 882/2004 per l'attività di pesca allegando il contratto d'incarico ad un consulente tecnico per lo studio della procedura HACCP. L'attività dovrebbe svolgersi con una barca regolarmente immatricolata.
Non ho mai trattato casi del genere. Basta la sosa Scia di notifica con la relazione tecnica di valutazione dei requisiti igienico sanitari o serve anche la SCia Amministrativa?
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Non serve scia amministrativa perchè la vendita di prodotti della pesca è equiparata a quella di prodotti agricoli di cui al dlgs 228/2001
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 226 "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"
Art. 2. Imprenditore ittico
....................
3. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo.
******************************
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 226
Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57.
Vigente al: 14-2-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001 n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso il 24 aprile 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della
previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, per gli affari regionali e per le politiche
comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Principi generali
1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura:
a) si ispirano ai principi della sostenibilita' e responsabilita'
verso l'ambiente e verso i consumatori;
b) assegnano priorita' agli strumenti che assicurano produzioni
sicure, di qualita' ed ecosostenibili;
c) promuovono opportunita' occupazionali attraverso
l'incentivazione della multifunzionalita';
d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le
regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;
e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti
associativi interessati al settore, incluse le organizzazioni non
governative;
f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle
regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella
definizione degli indicatori di sostenibilita'.
2. Lo Stato e le regioni garantiscono la piena coesione delle
politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli
orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4))
((6))
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2)
che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni
del presente decreto".
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4))
((6))
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2)
che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni
del presente decreto".
Art. 4.
Distretti di pesca
1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse
biologiche, in attuazione del principio di sostenibilita', e'
prevista l'istituzione di distretti di pesca. Sono considerati
distretti di pesca le aree marine omogenee dal punto di vista
ambientale, sociale ed economico.
2. Le modalita' di identificazione, delimitazione e gestione dei
distretti di pesca sono definite, su proposta della regione o delle
regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
sentite le associazioni nazionali di categoria.
Art. 5
(( (Convenzioni)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
puo' stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con
Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di
una o piu' delle seguenti attivita':
a) promozione delle attivita' produttive nell'ambito degli
ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie
ecosostenibili;
b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente
marino e costiero;
c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali,
dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche attraverso
l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di
qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori;
d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita' delle
filiere agroalimentare ittiche;
e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della
pesca e dell'acquacoltura;
f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali
nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento
dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica
amministrazione, in conformita' ai principi della legislazione
vigente in materia;
g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle
azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli
affari marittimi.
2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei
limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per
il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004.
2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e
successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni
di bilancio)).
Art. 6.
Lavoro e apprendistato
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le
associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di categoria
con riferimento ai settori della pesca e dell'acquacoltura e delle
attivita' connesse sono disciplinati gli strumenti per favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore in base ai
seguenti criteri:
a) prevedere le condizioni per favorire lo sviluppo occupazionale
in correlazione al contenimento del costo del lavoro;
b) favorire la formazione professionale e l'ingresso dei giovani
nel lavoro attraverso la promozione dell'apprendistato e della
formazione-lavoro.
2. Al fine di assicurare una piu' efficiente applicazione delle
norme relative al prestito d'onore, di cui all'articolo 2, comma 7,
della legge 21 maggio 1998, n. 164, i previsti benefici sono estesi
ai disoccupati.
Art. 7.
Accelerazione delle procedure
1. Al fine di assicurare la piu' idonea realizzazione delle misure
previste dal regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio e garantire la
efficacia della spesa relativa, il Ministero delle politiche agricole
e forestali provvede, entro il 30 giugno 2002, alla definizione del
procedimento di liquidazione delle istanze relative alle unita' della
flotta oceanica - approvate dal comitato ex articolo 23 della legge
17 febbraio 1982, n. 41 entro il 31 dicembre 1999 - a valere sulle
disponibilita' finanziarie della delibera CIPE 30 giugno 1999.
2. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali
attua, a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo
comma 1, l'accelerazione delle procedure di verifica e liquidazione
avvalendosi degli istituti specializzati nel settore in materia
economica, che abbiano svolto attivita' di assistenza tecnica
all'amministrazione.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
si provvede alla revisione delle norme relative agli obblighi
previsti per la verifica delle cassette medicinali, al collaudo della
stazione radiotelefonica VHF, ai canoni speciali per l'abbonamento
alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati a
bordo con invarianza di oneri per la finanza pubblica, e stabiliscono
i criteri affinche' la visita medica di preimbarco, integrata dagli
esami necessari, possa sostituire la visita per il conseguimento del
libretto sanitario e la visita prevista dal decreto legislativo n.
271 del 1999 ai fini della sicurezza del lavoro.
4. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1 il
Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla
definizione del contenzioso relativo alle pratiche di fermo
definitivo di cui ai regolamenti CEE 4028/86 e 2080/93, riconoscendo
e liquidando il premio nella misura complessiva del 70 per cento
sulla base della situazione di fatto esistente all'atto del
provvedimento di ammissione ed a cancellare le unita' dall'archivio
delle licenze di pesca.
Art. 8.
Consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di consentire alle imprese ed alle cooperative, operanti
nel settore della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita'
connesse, un piu' agevole ricorso al credito, l'ambito di
operativita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto
dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' esteso, nei limiti della
dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole
e forestali, alla ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia
collettiva fidi, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 28
agosto 1989, n. 302, ed alla copertura dei piani di ristrutturazione
aziendale di cui all'articolo 11, punto 8-ter, della citata legge n.
41 del 1982.
Art. 9.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi
e 601 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, di cui 6,896 miliardi
relativi all'articolo 2 e 705 milioni relativi all'articolo 3, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991,
come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
(( 1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti
dall'articolo 2 e' autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui
e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 e' autorizzata la spesa
massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e' rideterminata quanto a
euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro
2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3. ))
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Bordon, Ministro dell'ambiente
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino