Gentile Staff, un'ordinanza sindacale vieta il transito degli armenti all'interno del centro abitato, tuttavia per consentire il raggiungimento del pascolo in assenza di vie alternative alcuni allevatori devono percorrere per 100 metri all'inizio del centro abitato una strada provinciale (extra urbana secondaria) che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
L'eventuale deroga all'ordinanza sindacale che autorizza il transito con le opportune prescrizioni è di competenza del Prefetto stante l'art . 6 comma 2 e l'art. 7 comma 3 del Codice della Strada?
Grazie.
Gentile Staff, un'ordinanza sindacale vieta il transito degli armenti all'interno del centro abitato, tuttavia per consentire il raggiungimento del pascolo in assenza di vie alternative alcuni allevatori devono percorrere per 100 metri all'inizio del centro abitato una strada provinciale (extra urbana secondaria) che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
L'eventuale deroga all'ordinanza sindacale che autorizza il transito con le opportune prescrizioni è di competenza del Prefetto stante l'art . 6 comma 2 e l'art. 7 comma 3 del Codice della Strada?
Grazie.
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Delle due l'una: o la strada è urbana, e rientra nel centro abitato, e quindi soggiace all'ordinanza sindacale, ovvero la strada è extraurbana, e quindi è fuori dal centro abitato, e l'ordinanza non è applicabile: nel caso di specie, da quanto si evince dal quesito, si tratta di strada extraurbana, per cui l'ordinanza sindacale, valida per il centro abitato, non è applicabile, e il transito degli armenti (a meno di ordinanza specifica del Prefetto a norma dell'articolo 7, comma 3, codice della strada) è consentito.
Chiedo scusa,nel caso in specie il transito degli armenti in una strada provinciale extra urbana secondaria che attraversa un centro abitato con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è consentito solo previa ordinanza del Prefetto?
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