Data: 2013-02-14 11:26:57

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN LOCALI IN TEMPORANEA DISPONIBILITA'

L'ATTIVITA' DI IMPRESA CHE VUOLE VENDERE AL DETTAGLIO PRODOTTI NON ALIMENTARI, NON UTILIZZANDO UN LOCALE DI VENDITA MA INVITANDO I POSSIBILI ACQUIRENTI A VISIONARE I PRODOTTI POSTI IN VENDITA  PRESSO STRUTTURE VARIE (HOTEL, SALE CONFERENZE, ECC.) DISLOCATE SUL TERRITORIO,  PERFEZIONANDO L'ORDINE CONTESTUALMENTE ALLA DIMOSTRAZIONE E INOLTRANDO SUCCESSIVAMENTE IL PRODOTTO ORDINATO PER CORRISPONDENZA, COME VA CONFIGURATA?
GRAZIE
NIVES

riferimento id:10666

Data: 2013-02-14 12:13:59

Re:COMMERCIO AL DETTAGLIO IN LOCALI IN TEMPORANEA DISPONIBILITA'

Azzz...... ma se le inventano tutte!!!  ;)
Bella domanda!
L'unica cosa certa è che non si tratta di vicinato.
Io la configurerei , rifacendomi all'art 21 comma 6 del testo unico (LR 6/2010 e s.m.i.) come vendita itinerante
(" L‟autorizzazione  in  forma  itinerante  abilita  i
titolari  della  stessa  anche  alla  partecipazione  alle
fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla
vendita  al  domicilio  del  consumatore  nonché  nei
locali  ove  questi  si  trovi  per  motivi  di  lavoro,  di
studio,  di  cura,  di  intrattenimento  o  svago.  Al
medesimo  operatore  commerciale,  persona  fisica  o
società di persone, non può essere rilasciata più di
una autorizzazione. ")
anche se mi sembra un po' "stiracchiata" visto che la consegna è posticipata alla visione del prodotto.
Però è anche vero che la merce viene visionata prima della conclusione della compravendita, quindi non si può nemmeno trattare di vendita per corrispondenza.

riferimento id:10666

Data: 2013-02-14 19:06:23

Re:COMMERCIO AL DETTAGLIO IN LOCALI IN TEMPORANEA DISPONIBILITA'


L'ATTIVITA' DI IMPRESA CHE VUOLE VENDERE AL DETTAGLIO PRODOTTI NON ALIMENTARI, NON UTILIZZANDO UN LOCALE DI VENDITA MA INVITANDO I POSSIBILI ACQUIRENTI A VISIONARE I PRODOTTI POSTI IN VENDITA  PRESSO STRUTTURE VARIE (HOTEL, SALE CONFERENZE, ECC.) DISLOCATE SUL TERRITORIO,  PERFEZIONANDO L'ORDINE CONTESTUALMENTE ALLA DIMOSTRAZIONE E INOLTRANDO SUCCESSIVAMENTE IL PRODOTTO ORDINATO PER CORRISPONDENZA, COME VA CONFIGURATA?
GRAZIE
NIVES
[/quote]

Art. 64 della legge regionale:
f) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.

LA DEFINIZIONE VALE PER LA SOMMINISTRAZIONE MA SI APPLICA ANCHE AL COMMERCIO.
TROVA IN PARTICOLARE APPLICAZIONE L'ART. 19 DEL DLGS 114/1998 E QUINDI VA PRESENTATA SCIA PER FORMA SPECIALE DI VENDITA

D.Lgs. 31-3-1998 n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.
(giurisprudenza di legittimità)

19. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.

1. [La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale] (24).

2. [L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1] (25).

3. Nella segnalazione certificata di inizio di attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico (26).

4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita (27).

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. [Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7 (28)] (29).

(24) Comma abrogato dal comma 4 dell’art. 69, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(25) Comma abrogato dal comma 4 dell’art. 69, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(26) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 69, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(27) Comma così sostituito dal comma 3 dell’art. 69, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(28)  Vedi, anche, l'art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e la L. 17 agosto 2005, n. 173.

(29)  Comma abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Vedi, anche, l'art. 45 dello stesso decreto.

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