Una ditta fornitrice di gas tossici, che ha come cliente una ditta oggetto di una autorizzazione per l' utilizzo immediato di gas tossici rilasciata dl Comando di Polizia Municipale del mio Ente, ha trasmesso una sorta di "appunto" (da loro citato come copia registro) con la data, la quantità, il tipo di cianuri, con i timbri sia della ditta fornitrice che delle ditta acquirente e con un visto sul timbro del fornitore, giustificando l' invio come modalità di assolvimento dell' art 2 del DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 31 luglio 2012 (in Gazz. Uff., 11 ottobre 2012, n. 238)-Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n.147, il quale darebbe deroga all' impossibilità , prima di tale decreto, di stoccaggio di gas tossici, se privi di specifica autorizzazione. Puff. :(
Vorrei sapere se questa interpretazione data dalla ditta fornitrice è "giusta"; nell' art 2 del suddetto decreto si cita un "certificato di acquisto"; che è !?
L' autorizzazione all' utilizzo immediato ?! :(
Se la risposta è si, come diavolo si fa ad annotare sul "certificato" "ogniqualvolta" gli acquisti dei cianuri stoccati?!
Aiuto e grazie.
Secondo me la norma ha introdotto una ipotesi di ESENZIONE dall'autorizzazione (o scia) per l'ACQUIRENTE se ricade nella casistica indicata.
Il VENDITORE invece avrà a sua volta un titolo di acquisto (è questo a cui fa riferimento la norma) e deve trasmettere ogniqualvolta copia per informazione all'Autorità che lo ha rilasciato (questo titolo). Quindi deve scrivere al SUAP che ha provveduto alla cessione di detto quantitativo.
IN SINTESI: l'adempimento è carico del venditore che deve inviare comunicazione al SUAP e non dell'acquirente che ne è esonerato fino a quando non supera i 50 Kg
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Ministero della salute
D.M. 31-7-2012
Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2012, n. 238.
Epigrafe
Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Allegato 1 (articolo 1) - Tabella dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147
Allegato 2 (articolo 4) - Comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza
D.M. 31 luglio 2012 (1).
Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2012, n. 238.
(2) Emanato dal Ministero della salute.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1927, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici», ed in particolare il prospetto contenente l'elenco dei gas tossici;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1927, n. 111, recante: «Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1935, n. 44, recante «Modificazioni alle condizioni di sicurezza per il trasporto dei gas tossici»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1935, n. 65, recante: «Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147»;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1963, n. 20, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) con annessi protocolli ed allegati adottato a Ginevra il 30 settembre 1957»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 agosto 1975, recante: «Inclusione del cianuro di zinco nell'elenco approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1935, agli effetti del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147»;
Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, con cui la Direzione generale dell'Aviazione civile ha disposto che il trasporto aereo delle merci pericolose da/per/attraverso l'Italia deve avvenire solo alle condizioni previste nell'allegato 18 «sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose» alla convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale e nell'osservanza delle istruzioni tecniche approvate e diramate dall'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, «Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2010, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose» e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisito il parere reso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 maggio 2009;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità reso con nota del 15 settembre 2009;
Considerato che è necessario adeguare le indicazioni del regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, relative all'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici, agli accordi e convenzioni internazionali in merito al trasporto su strada, al trasporto ferroviario, al trasporto marittimo e al trasporto aereo ed al progresso scientifico tecnico e normativo;
Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
1. La voce «cianuri alcalini» con numero d'ordine 5, di cui alla tabella dei gas tossici allegata al regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, è modificata come indicato in allegato 1.
Art. 2
1. Alla tabella dei gas tossici allegata al regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è aggiunta la seguente nota:
«[4 bis] Non occorre autorizzazione alla custodia e conservazione fino a 50 kg di cianuri allo stato solido e fino a 100 kg di cianuri in soluzione acquosa a concentrazione non superiore al 30%, calcolata come CN, se utilizzati al solo scopo di trattamento elettro-galvanico. Tali quantità devono intendersi come somma delle singole giacenze dei sali sia solidi che in soluzione.». Per la vendita dei suddetti cianuri, soggetta a certificato di acquisto dell'autorità di pubblica sicurezza o del Sindaco, il fornitore, dopo aver annotato data e quantitativo del cianuro ceduto, deve trasmettere ogniqualvolta copia per informazione all'Autorità che lo ha rilasciato.
Art. 3
1. All'allegato 3, al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 1927, relativo alle condizioni di sicurezza per i trasporti delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per esser utilizzate devono essere allo stato di gas o di vapore indicati nell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 1935, il paragrafo II, recante «Norme concernenti i trasporti» è sostituito dal seguente:
«II. Norme concernenti i trasporti: 1. Trasporto su strada.
Le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle disposizioni sancite dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose". 2. Trasporti per ferrovia, per mare e per via aerea.
Le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose";
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
i codici dell'Organizzazione internazionale marittima (Codici IMO) applicabili al trasporto per mare;
decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, della Direzione generale dell'aviazione civile concernente il trasporto aereo delle merci pericolose e successive modificazioni ed integrazioni;
disposizioni normative emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in quanto applicabili;
altre normative in materia di trasporto in quanto applicabili.».
Art. 4
1. Nell'ambito di un trasporto internazionale stradale, la ditta con sede in Italia, destinataria o speditrice di gas tossici a mezzo di un vettore straniero, non avente sede legale o filiale in Italia e non iscritto all'albo nazionale degli Autotrasportatori ai sensi dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve comunicare cinque giorni prima del trasporto, via fax o via telematica, all'Autorità di pubblica sicurezza, competente per territorio, le informazioni di cui all'allegato 2.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1 (articolo 1)
Tabella dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147
Numero d'ordine ELENCO DELLE SOSTANZE TOSSICHE CHE SI TROVANO ALLO STATO GASSOSO O CHE PER ESSERE UTILIZZATE DEVONO PASSARE ALLO STATO DI GAS O VAPORE UTILIZZAZIONE Se occorre l'autorizzazione (art. 5) CUSTODIA E CONSERVAZIONE A QUALSIASI SCOPO IN MAGAZZINI E DEPOSITI Quantità che è consentito custodire e conservare senza autorizzazione (art. 4) TRASPORTO Se occorre la licenza (art. 23)
5 Cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, di rame e di zinco no [5] Nessuna [4 bis] sì
a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2% calcolata come CN- no Fino a 100 kg sì, oltre i 100 kg
b) in soluzione acquosa a concentrazione compresa fra lo 0,2% e il 30% calcolata come CN- no Nessuna [4 bis] sì
c) allo stato solido, per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen no Fino a 100 g sì, oltre 1.000 g
Nota [5] In quanto non siano utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso.
Il problema è, per me, proprio il c.d. certificato di acquisto citato dall' Art 2 del Decreto: che io sappia (magari è mia ignoranza)nel mio Ente , anche per tipologia di attività sul territorio, si rilascia solo l' Autorizzazione Gas tossici per utilizzo immediato, e non sono a conoscenza di questo titolo di acquisto.
E poi, è possibile che la comunicazione da parte del fornitore si limiti ad una fotocopia d' una paginetta scritta a penna con un paio di timbri ed un frego a mò di visto ?? Non dovrebbe, magari, essere sotto forma di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal L.R. della ditta fornitrice dei cianuri ?
Grazie ancora.