Data: 2013-02-12 14:38:01

AGRITURISMO - VENDITA LIQUORI

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Un'impresa agrituristica X vorrebbe iniziare a stoccare e vendere liquori in locali già autorizzati per stoccaggio imbottigliamento e vendita di vino ed olio.
Il D. Lgs. 228/2001 art. 4 - esercizio dell'attività di vendita - dispone che gli imprenditori agricoli singoli od associati......... possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in msura prevalente dalle rispettive aziende .....
Per chiarezza:  X raccoglie noci proprie, le consegna ad una distilleria per la lavorazione.  X  ritira il Nocino,  lo stocca nei locali autorizzati e lo pone in vendita. Però non si tratta solo di Nocino ma anche di altri liquori.
Si può fare ed inoltre c'è qualche problema in materia di liquori?? Grazie

riferimento id:10631

Data: 2013-02-12 23:38:56

Re:AGRITURISMO - VENDITA LIQUORI

Qua citeri anche io il d.lgs. n. 228/2001.
Art. 1
E'  imprenditore  agricolo  chi  esercita  una  delle  seguenti attivita':  coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,  allevamento  di animali e [b]attivita' connesse[/b]
Si  intendono  comunque  connesse  le  attivita',  esercitate  dal medesimo  imprenditore  agricolo,  dirette  alla  manipolazione, [b]conservazione[/b],  trasformazione,  [b]commercializzazione [/b]e valorizzazione
che  abbiano  ad  oggetto  prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione  del  fondo  o  del bosco o dall'allevamento di animali, nonche'  le  attivita'  dirette  alla  fornitura  di  beni  o servizi mediante  l'utilizzazione  ...

Detto questo passeri al DM 17/06/2011 "Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi"
Individuazione dei beni oggetto di della ttività agricole:
...
Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);
Produzione di [b]grappa[/b] (ex 11.01.0);
Produzione di aceto (ex 10.84.0);
Produzione di [b]sidro e di altri vini a base di frutta[/b] (11.03.0);
Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);
...

Aggiungerei le circolari ministriali del 2009 e del 2012 che affermano:
In merito alla possibilità di vendere legittimamente anche prodotti alimentari non provenienti dai
propri fondi (consentita dall’utilizzo del termine prevalente nel citato articolo 4, comma 1) si ritiene
che questa possa riguardare non solo la vendita di prodotti alimentari trasformati presso altre
aziende agricole, ma anche quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione,
fermo restando, ovviamente, l’obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle
disposizioni su richiamate.

In sintesi, rispettando il criterio della prevalenza, mi sentirei di rispondere in modo affermativo.
Guarda anche qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1930.0

riferimento id:10631
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