Data: 2013-02-12 10:25:26

NSC piattaforma elevatrice

Salve a tutti!
Una commercialista mi pone la seguente problematica.
Una impresa sua cliente, esercente attività nel settore dell'edilizia, ha acquistato una piattaforma elevatrice, o meglio, un autocarro contenente una piattaforma elevatrice, per utilizzarlo in alcuni suoi cantieri.
Per ammortizzare la spesa vorrebbe poterlo affittare (noleggiare) ad altre imprese perché queste possano utilizzarlo per il tempo loro necessario e poi restituirlo (ovviamente!!!!).
La domanda è: occorre presentare SCIA per NSC?
Secondo me, assolutamente no, sia perché il noleggio è fatto non a privati ma ad altre imprese, sia, in particolare, perché il senso della normativa sul NSC mi sembra sia quello di disciplinare un'attività diretta a dare in noleggio mezzi (cicli, motocicli, vetture, ecc...) allo scopo di trasportarvi persone, o, al limite, cose, ma non certo allo scopo di utilizzarli in cantieri come mezzi di lavoro.
La commercialista, però, pur essendo concettualmente d'accordo con me, obietta che nel nel C.d.S. (art.84), né nel DPR 481/2001, è previsto in modo espresso che il conduttore debba essere un privato, né che le sue motivazioni debbano per forza essere quelle del trasporto di persone/cose.
In effetti anch'io ho controllato, ed ho riscontrato la estrema laconicità delle norme citate.
Cosa ne pensate?
Grazie in anticipo!

riferimento id:10626

Data: 2013-02-12 13:53:24

Re:NSC piattaforma elevatrice

La questione mi sembra ambigua, ma provo a dare il mio parere.
Secondo me in questo caso non si deve guardare tanto alla [i]ratio[/i] della norma, quanto al disposto letterale dell'art. 84 C.d.S.

Il noleggio senza conducente viene infatti circoscritto a determinate categorie di veicoli, richiamate nei commi 2, 3 e 4, ossia:
- autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;
- veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;
- veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone;
- veicoli per il trasporto promiscuo;
- autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

Facciamo ora riferimento all'art. 54 dello stesso Codice della strada, che introduce le definizioni di autoveicoli:
"[i]Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) [b]autobus[/b]: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell' art. 61 , commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all' art. 61 , il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) [i]autoarticolati[/i]: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente.
n) [b]mezzi d'opera[/b]: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell' art. 62 e non superiori a quelli di cui all' art. 10 , comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell' art. 61 . I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada"[/i]

Si noterà come l'art. 84 esclude alcune categorie dalla locazione senza conducente, ad esempio gli autobus e i mezzi d'opera.
Ora, dal momento che le uniche distinzioni introdotte dall'art. 84 sembrano quindi basate sul tipo di veicolo e non sullo scopo a cui questo deve assolvere (il comma 1 prevede infatti che il veicolo viene messo a disposizione del locatario "[i]per le esigenze di quest'ultimo[/i]", che siano di trasporto o di altro tipo) la questione princiale secondo me è capire all'interno di quale categoria ascrivere l'autocarro con piattaforma elevatrice.
Nel caso si ritenga questo facente parte dei mezzi d'opera o di un'altra categoria esclusa, locazione senza conducente sarebbe da escludere; se invece si facesse rientrare il veicolo all'interno della categoria autocarro, oppure come autoveicolo ad uso speciale, lo stesso dovrebbe rientrare all'interno del raggio di applicazione dell'art. 84.

riferimento id:10626
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