Data: 2013-02-10 14:40:08

attività del benessere Toscana

Salve a tutti,
              è da molto che vi seguo ma sono nuovo del forum. Avrei un problema da sottoporre alla vostra attenzione.
Ultimamente stanno proliferando centri "Relax" che offrono attività di "massaggio" rilassante con l'utilizzo in modo prevalente di operatrici di nazionalità cinese. Nel corso di un sopralluogo in uno di questi centri ho potuto riscontrare l'assenza di titoli leggittimanti e di attestati di formazione e l'assenza di abbigliamento congruo (camice bianco) per le operatrici. L'attività è pubblicizzata come centro relax ed all'interno è stato rinvenuto un listino prezzi con una serie di massaggi offerti alla clientela.
La regione Toscana con legge n. 2 del 03/01/2005 ha regolamentato le discipline del benessere e bio-naturali e con successive deliberazioni ha definito in modo dettagliato le discipline che rientrano nel campo di applicazione di tale legge.
In considerazione del fatto che il listino prezzi non riportava alcun riferimento a tali discipline e che nel corso del sopralluogo è stato rinvenuto olio per massaggi utilizato dalle operatrici (che a parere di ci scrive può essere considerato un prodotto cosmetico), l'attività è stata inquadrata come attività di estetica con la contestazione delle fattispecie accertate in relazione a tale inquadramento (l.r. 28/2004).
Vorrei, se possibile, un parere in merito.
Grazie per la collaborazione.

riferimento id:10584

Data: 2013-02-10 20:48:08

Re:attività del benessere Toscana


Salve a tutti,
              è da molto che vi seguo ma sono nuovo del forum. Avrei un problema da sottoporre alla vostra attenzione.
Ultimamente stanno proliferando centri "Relax" che offrono attività di "massaggio" rilassante con l'utilizzo in modo prevalente di operatrici di nazionalità cinese. Nel corso di un sopralluogo in uno di questi centri ho potuto riscontrare l'assenza di titoli leggittimanti e di attestati di formazione e l'assenza di abbigliamento congruo (camice bianco) per le operatrici. L'attività è pubblicizzata come centro relax ed all'interno è stato rinvenuto un listino prezzi con una serie di massaggi offerti alla clientela.
La regione Toscana con legge n. 2 del 03/01/2005 ha regolamentato le discipline del benessere e bio-naturali e con successive deliberazioni ha definito in modo dettagliato le discipline che rientrano nel campo di applicazione di tale legge.
In considerazione del fatto che il listino prezzi non riportava alcun riferimento a tali discipline e che nel corso del sopralluogo è stato rinvenuto olio per massaggi utilizato dalle operatrici (che a parere di ci scrive può essere considerato un prodotto cosmetico), l'attività è stata inquadrata come attività di estetica con la contestazione delle fattispecie accertate in relazione a tale inquadramento (l.r. 28/2004).
Vorrei, se possibile, un parere in merito.
Grazie per la collaborazione.
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Ciao, come illustrato in risposte ad analoghi quesiti, l'attività di MASSAGGI di per sè stesso non porta ad una univoca identificazione dell'attività.
Il massaggio infatti fa parte sia di trattamenti MEDICI, siaq di trattamenti ESTETICI, sia di attività non regolamentate o regolamentate in modo peculiare (attività del benessere).

Dalla descrizione fatta (ma occorre un accertamento più approfondito anche in merito alla pubblicizzazione dell'attività) non è possibile raggiungere una soluzione univoca anche se potrebbe trattarsi di una attività estetica svolta senza titolo e senza requisiti funzionali minimi.

Ovviamente la nazionalità degli operatori e/o titolari (cinese) non è rilevante ai fini dell'accertamento.

Vedi:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1209.msg2823#msg2823
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3379.msg18633#msg18633

riferimento id:10584

Data: 2015-11-06 07:28:47

Re:attività del benessere Toscana

DISCIPLINE BIONATURALI - illegittima la L.R. Umbria - competenza statale

[color=red][b]CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza  217/2015[/b][/color]

Con ricorso spedito per la notifica il 9 gennaio 2015, ricevuto dalla resistente il successivo 13 gennaio, e depositato nella cancelleria il 19 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, là dove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie «professioni» e «tutela della salute», questione principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali).

.... LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.

http://buff.ly/1OsyRBa

riferimento id:10584
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