Salve.
Chiedo di conoscere se il produttore agricolo autorizzato ai sensi del D. Lgs. 228/2001 possa esser assoggettato, dal Comune, alle limitaizoni orarie per la sosta (es. sosta limitata ad un'ora già stabilita e prevista dal vigente regolamento per il commercio su aa.pp.) ma, soprattutto, alle limitazioni di luogo già vigenti proprio per i commercianti su area pubblica e stabilite con il provvedimento di Giunta Comunale di individuazione delle aree per lo svolgimento di tale forma di commercio ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 2 della L.R. 6/2010 (es. strade che, per ragioni viabilistiche, non sono ricettive per l'esercizio del commercio su aa.pp.).
L'art. 22 della l.r. 6/2010 prevede 2 che [i]Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse[/i].
A mio parere l'attività svolta da un agricoltore è sì soggetta a procedura semplificata (art. 4 del d.lgs. 228/2001) e non é soggetta al d.lgs. 114/98 (art. 4 comma 2 lettera e), ma il citato art. 22 regola la modalità di svolgimento per [i]comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse[/i], quindi indipendenti dalla tipologia di soggetto che esercita l'attività e quindi é applicabile anche agli imprenditori agricoli.
Quindi, atteso che l'articolo 22 comma 2 recita che, ad essere soggetto a limitazioni e divieti è il [i]"commercio su area pubblica[/i]" (svolto in forma itinerante) e che, per definizione - art. 16 comma 2 della L.R. 6/2010 - per "commercio su area pubblica" si intende [i]l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte[/i] se ne potrebbe dedurre che non vi è alcuna differenza, almeno per le modalità di svolgimento dell'attività, tra "commercinate su area pubblica in forma itinerante" e "produttore agricolo".
Se poi si legge il contenuto del comma 1 dell'articolo 16 (ambito di applicazione)
[i]1. La presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e [b]statale[/b].[/i]
potrei rilevare che la norma statale che disciplina il "commercio su aree pubbliche" (e quindi l'attività del produttore agricolo") non possa essere altro che la L. 114/98 .
Questa norma è però esclusa dalla sua applicazione, per il produttore agricolo, dal D. Lgs. 228/2001... :-\
No, anzi.
Come ha giustamente scritto l'art. 16 comma 1 recita che "La presente sezione disciplina l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e statale".
Ora, quale é la norma sul commercio in forma itinerante per gli agricoltori? Il d.lgs. 228/2001.
Quindi l'art. 22 si può ben applicare anche agli agricoltori.