Ho presentato un accertamento di conformita per un fabbricato artigianale realizzato nel 1980 che non è allacciato alla fognatura e tuttora la zona è sprovvista di fognatura adesso è collegato come da quando è stato realizzato ad un depuratore.
L'accertamento riguarda la realizzazione di un soppalco interno costruito nel 2011, il comune nella integrazione mi richiede l'adeguamento dello smaltimento liquami.
vorrei chiedere se è lecito ed a quale legge si attiene
Grazie
Ho presentato un accertamento di conformita per un fabbricato artigianale realizzato nel 1980 che non è allacciato alla fognatura e tuttora la zona è sprovvista di fognatura adesso è collegato come da quando è stato realizzato ad un depuratore.
L'accertamento riguarda la realizzazione di un soppalco interno costruito nel 2011, il comune nella integrazione mi richiede l'adeguamento dello smaltimento liquami.
vorrei chiedere se è lecito ed a quale legge si attiene
Grazie
[/quote]
Il problema nasce dallo speciale regime giuridico connesso con gli accertamenti di conformità.
L'art. 140 della L.R. 1/2005 prescrive la DOPPIA CONFORMITA' "agli strumenti urbanistici generali e agli atti di governo del territorio, nonché al regolamento edilizio, vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda"
Quindi OGGI viene richiesto l'adeguamento al regolamento edilizio attuale che, sicuramente, prescrive l'allacciamento alla pubblica fognatura.
Occorre tuttavia verificare se il regolamento edilizio consenta delle DEROGHE per gli immobili non servizi dalla pubblica fognatura o distanti più di tot metri dal più vicino recapito.
Conosco realtà nelle quali è stato prescritto l'allacciamento anche in assenza di un facile collegamento alla pubblica fognatura in quanto mancava una norma derogatoria specifica.
Quindi, in assenza di detta deroga, è INDISPENSABILE l'allacciamento, anche se oneroso, alla fognatura.
*************
L.R. 3-1-2005 n. 1
Norme per il governo del territorio.
Pubblicata nel B.U. Toscana 12 gennaio 2005, n. 2, parte prima.
(giurisprudenza)
Art. 140
Accertamento di conformità (200).
1. Fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 132, comma 3, per i casi di opere e interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell’ordinanza del comune di cui all’articolo 132, comma 5, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui all’articolo 139, comma 1, oppure nei casi di opere e interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo, l’avente titolo può ottenere il permesso di costruire o l’attestazione di conformità rilasciata dal comune in sanatoria quando l’intervento realizzato è conforme agli strumenti urbanistici generali e agli atti di governo del territorio, nonché al regolamento edilizio, vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda.