OTTICI - illegittima una normativa regionale restrittiva (causa UE)
Conclusioni dell’Avvocato Generale Niilo Jääskinen presentate il 30 gennaio 2013 (1) -Causa C‑539/11 - «Attività di ottico – Libertà di stabilimento – Sanità pubblica – Articolo 49 TFUE – Normativa regionale che subordina ad autorizzazione l’apertura di nuovi esercizi di ottica – Limitazioni demografiche e geografiche – Giustificazione – Idoneità a raggiungere l’obiettivo perseguito – Proporzionalità» - Ottica New Line di Accardi Vincenzo contro Comune di Campobello di Mazara – (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) –
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa di diritto interno, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede limitazioni attinenti alla densità demografica e alla distanza minima obbligatoria fra gli esercizi di ottica, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Nelle circostanze come quelle del procedimento principale, tale restrizione non sembra essere giustificata dall’obiettivo di tutela della sanità pubblica, salvo che la normativa in questione non derivi da una politica coerente volta a garantire un approvvigionamento equilibrato delle cure sanitarie, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare. Nel caso di specie, il requisito della distanza minima tra gli esercizi di ottica non può essere comunque giustificato alla luce del motivo imperativo di interesse generale di tutela della sanità pubblica.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133142&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3109120