Data: 2013-02-08 14:59:20

L.R. 69/2012 DURC EDILIZIA

Salve volevo porre l'attenzione sulla recente L.R. 69/2012 che modifica due commi (8 e 9) dell'art.82 'Disposizioni generali' della L.R. n°1/2005 sull'edilizia.
In sostanza mi sembra di capire che non risulta più obbligatorio il DURC (all'inizio e alla fine lavori, nei Permessi di costruire e nelle SCIA) cioè l'Amministrazione Comunale non deve più richiederlo sistematicamente per ogni pratica edilizia....questo è quello che penso in virtù del fatto che al comma 8, si rimanda allo specifico contesto "Nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art.129" quindi quando il Comune esegue un accertamento....
Il comma 9 poi, sfiora il ridicolo...dice al fine di favorire l'attività di controllo (!!!!!!), il Comune trasmette l'elenco delle imprese all'INAIL, INPS, Cassa Edile, [u]OGNI TRE MESI[/u] (3 MESI !!!!!!) che tempestivamente rispondono (!!!!).

Scusate il tono.....però mi pare che questa modifica vada in contro-tendenza rispetto alla linea intrapresa (giustamente anche se da calibrare!!) contro l'evasione contributiva....UNA MANO AI FURBI....mi sembra....
Saluti.

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Data: 2013-02-09 16:32:20

Re:L.R. 69/2012 DURC EDILIZIA

La legge 69/2012 è una legge di semplificazione e come tale doveva comportarsi. C’è da dire che la legge 69/12 prende atto, a livello regionale, quello che era già in vigore da tempo. Un’amministrazione comunale (come altre PA) non può chiedere il DURC all’impresa ma deve fare la verifica d’ufficio sulla base degli elementi utili al controllo. L’impresa, infatti, deve comunicare i dati INPS, INAIL e C.E prima dell’inizio dei lavori e il comune farà la verifica d’ufficio sulla base di questi.
Sul punto vedi il DPR 445/2000, come modificato dalla L. 183/2011, articoli 40, 43, 44bis, 74 e vedi anche il DL 5/2012, come convertito dalla L. 35/12, art. 14, ultimo comma.
A parere mio, le maglie del controllo sono ugualmente strette. Il comune può fare la verifica d’ufficio anche a tappetto e comunque, ogni 3 mesi, deve mandare agli enti preposti i nominativi delle imprese. Gli enti dovranno comunicare al comune se le imprese non sono in regola.
La ratio della modifica non è dare una mano ai furbi ma semplificare la vita alle imprese che non dovranno più spendere soldi e tempo per acquisire un DURC presso un’amministrazione per poi passarlo ad un’altra amministrazione. Che le due amministrazioni si scambino i dati!

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Data: 2013-02-11 13:05:07

Re:L.R. 69/2012 DURC EDILIZIA

Scusami Mario ma non la penso come te....e mi spiego....finora, dopo il Decreto Semplificazioni (Statale), in un permesso edilizio la ditta non doveva acquisire un bel niente...veniva comunicato il nominativo dell'impresa nella pratica ed il Comune chiedeva [b]all'inizio ed alla fine dei lavori[/b] la verifica in maniera digitale.....Indicativamente nei 20/30 gg. successivi il Comune riceveva l'esito....
Dopo la L.R. 69/2012 invece il Comune può (PUO'!!!!) nell'ambito della vigilanza edilizia, chiedere la verifica del DURC....vigilanza vuol dire o accertamenti per esposti da parte di terzi, oppure tramite verifiche a campione....altrimenti ogni 3 mesi comunica l'elenco delle imprese....ma ogni tre mesi vuol dire che l'esito della verifica avverrà quando i lavori sono già finiti!!!! E questo produrrebbe un bel niente, considerato che la Legge stessa prevede che in caso di irregolarità l'unica sanzione amministrativa è la sospensione dei lavori....Sospensione di cosa?? Di qualcosa che è già finito???
Non voglio cospirare sospetti....ma le maglie si sono allargate....purtroppo....a favore solamente di chi non rispetta le scadenze dei pagamenti....
Penso che sia pacifico che il Comune prima aveva l'obbligo....oggi invece ha una possibilità....ed ogni 3 mesi un obbligo....
Mi sembra una Semplificazione per le imprese che non pagano.....e non una semplificazione per tutte le imprese....questa è la mia considerazione personale...eh....può anche darsi che sbaglio......che mi dici???

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Data: 2013-03-08 11:38:53

Re:L.R. 69/2012 DURC EDILIZIA

Attendo una risposta..... ;)

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Data: 2013-03-09 10:51:21

Re:L.R. 69/2012 DURC EDILIZIA

Ciao Vinicio, voglio precisare che anche a me sta a cuore l'onestà e il riospetto delle regole, l’analisi che fai non posso dire che sia errata ma nel complesso non ci vedo niente di allarmarmene se il comune procede al controllo a campione invece che a tappeto.
Dal “salvatempo” della Coop, ai posti di blocco della Polizia i controlli sono a campione. E’ un modo per creare, comunque, un deterrente per i furbi senza dissipare troppe risorse nella sola attività di controllo.
Prima dell’inizio dei lavori il comune deve essere in possesso dei dati identificativi delle varie posizioni previdenziali/assicurative dopodiché ne verificherà la regolarità fin da subito limitatamente alle regole che si è dato (quante aziende verificare e di che tipo).
Le grandi opere edilizie, quelle che durano qualche mese e sono sottoposte a permesso di costruire, passeranno comunque al vaglio della verifica trimestrale.
In una visione generale del sistema previdenziale/assicurativo, gli enti proposti alla gestione potranno usare le info che il comune passa loro ogni 3 mesi e i relativi ispettori potranno fare il loro lavoro al fine di sanzionare e obbligare alla regolarizzazione. Meglio un controllo in più sul territorio con una verifica effettiva (soprattutto per vederee se lavorano persone totalmente in "nero") che tanti certificati che girano fra le amministrazioni.

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Data: 2013-03-10 09:37:33

Re:L.R. 69/2012 DURC EDILIZIA

Concordo con le osservazioni di Mario aggiungendo alcune semplici considerazioni.
Gli enti previdenziali HANNO SEMPRE POSSIBILITA' di intervenire sulle irregolarità contributive. Non si deve pensare che se non lo fa il Comune nessun altro possa/debba intervenire.
Io sono un forte sostenitore dei controlli a campione, un utile deterrente (se veramente si interviene in modo serio ed incisivo sui controllati irregolari) ed un grande risparmio di energie.
Trovo però singolare come spesso in edilizia si sia "clementi" verso tecnici che, invece di rispondere di false dichiarazioni in atti, spesso sono chiamati a correggere elaborati ed integrare ..... e poi si interviene in modo "forte" su profili secondari come il DURC.

Diciamo che il nostro sistema complessivo di controlli è a dir poco schizofrenico.

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Data: 2013-03-11 10:39:00

Re:L.R. 69/2012 DURC EDILIZIA

Vi ringrazio entrambi per le risposte.... :)
Lavorando nel settore edilizia, mi sono reso conto negli anni che l'obbligo della regolarità contributiva delle imprese che entrano in cantiere, ha prodotto un forte deterrente alle imprese che non pagavano i contributi....negli ultimi tempi infatti quelle che avevano un modus operandi scorretto, avevano difficoltà a prendere i lavori...perchè l'obbligo del Comune (in particolar modo all'inizio dei lavori) di verificarne la regolarità spingeva il committente, il progettista ed il direttore dei lavori ad escluderne l'impiego, visto che il Comune non poteva sottrarsi ad una verifica puntuale....con le nuove modifiche invece....gli spazi si sono leggermente allargati.......è vero che gli enti previdenziali hanno sempre la possibilità di intervenire....ma è anche vero che l'hanno sempre avuta anche in passato e non mi sembra che abbiamo stimolato molto la risoluzione del problema.
E' anche vero che il DURC, in edilizia, ha valenza secondaria rispetto ad altri adempimenti....ma non capisco perchè modificare le cose, spacciandole per semplificazioni ed allargare le porte a quelle imprese che non rispettano i propri adempimenti.
Non è giusto generalizzare, ma a volte essere 'clementi' è una questione di buon senso....mentre essere forti sull'argomento DURC, anche a me pare una forzatura....

Buon lavoro

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Data: 2013-03-11 18:31:32

Re:L.R. 69/2012 DURC EDILIZIA


Vi ringrazio entrambi per le risposte.... :)
Lavorando nel settore edilizia, mi sono reso conto negli anni che l'obbligo della regolarità contributiva delle imprese che entrano in cantiere, ha prodotto un forte deterrente alle imprese che non pagavano i contributi....negli ultimi tempi infatti quelle che avevano un modus operandi scorretto, avevano difficoltà a prendere i lavori...perchè l'obbligo del Comune (in particolar modo all'inizio dei lavori) di verificarne la regolarità spingeva il committente, il progettista ed il direttore dei lavori ad escluderne l'impiego, visto che il Comune non poteva sottrarsi ad una verifica puntuale....con le nuove modifiche invece....gli spazi si sono leggermente allargati.......è vero che gli enti previdenziali hanno sempre la possibilità di intervenire....ma è anche vero che l'hanno sempre avuta anche in passato e non mi sembra che abbiamo stimolato molto la risoluzione del problema.
E' anche vero che il DURC, in edilizia, ha valenza secondaria rispetto ad altri adempimenti....ma non capisco perchè modificare le cose, spacciandole per semplificazioni ed allargare le porte a quelle imprese che non rispettano i propri adempimenti.
Non è giusto generalizzare, ma a volte essere 'clementi' è una questione di buon senso....mentre essere forti sull'argomento DURC, anche a me pare una forzatura....

Buon lavoro
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Comprendo le tue osservazioni che però sono DE JURE CONDENDO. Noi siamo giuristi ed applicatori del diritto. Non spetta a noi valutare cosa è BENE o cosa è MALE. Noi dobbiamo applicare la legge, anche se produce effetti che non ci piacciono se riteniamo di applicare i criteri interpretativi corretti.
Se poi il legislatore si è sbagliato .... AMEN.
In questo senso intendevo precisare che il Comune non è il titolare del potere di controllo della regolarità contributiva.

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Data: 2013-03-12 09:45:09

Re:L.R. 69/2012 DURC EDILIZIA

Hai ragione Simone.....ma visto che siamo in un forum pubblico...[b]un pò[/b] di 'De iure condendo' ci può anche stare....dai.... ;)
Saluti.

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