L’azienda A è titolare di
1- Autorizzazione (ex concessione) di distributore carburante ad uso pubblico (che non ha più scadenza salvo obbligo di collaudo ogni 15 anni);
2- certificato di prevenzione incendi.
L’azienda B per lo stesso impianto è titolare di
1- licenza di esercizio dell’Agenzia delle Dogane;
2- gestisce e tiene la contabilità del distributore (infatti le fatture sono intestate alla Azienda B).
Fra le aziende A e B vi è un contratto di comodato fatto con scrittura privata registrata per le imposte ma non al Registro Imprese e senza firme autenticate dal notaio. L’oggetto del contratto è la concessione in uso gratuito del punto vendita al gestore che lo prende in custodia per gestirlo e vendere in esclusiva al pubblico carburanti e lubrificanti forniti dalla compagnia petrolifera X (Soc. C) o da ditte da essa designate.
La Società C, mi dicono che abbia due contratti separati con le società A e B (che non mi hanno fornito), redatti sempre come scrittura privata per la gestione separata dei diritti e doveri con le due società.
L’immobile e le tubature e serbatoi sono di proprietà della Soc. A, mentre alcune strutture come pensiline ecc. sono della Soc. C e la Soc. B è il gestore effettivo.
Nel Registro Imprese sia la Soc. A che la Soc. B non risultano gestori di impianto di distributore carburante ad uso pubblico, ma la prima risulta avere attività immobiliare e la seconda vendita del settore non alimentare presso il ricovero del gestore del distributore.
Secondo me la Soc. B doveva comunicare il subingresso al SUAP ai sensi della L.R. n. 28/2005 art. 74 per l’autorizzazione e per il certificato prevenzione incendi, mentre ha fatto solo la comunicazione dell’art. 78 all’Agenzia delle dogane.
Per la forma del contratto la gestione di azienda per l’art. 2556 del c.c. va fatto con intervento del notaio, ma comunque il D.L.vo n. 32/1998 art. 1 c. 6 ammette che la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell’autorizzazione a gestori con concessione d’uso gratuito della attrezzature secondo le modalità e termini definiti dagli accordi interprofessionali depositati presso il Ministero dell’industria e per alcuni pareri sembra che tale forma costituisca una autonoma disciplina rispetto al godimento di azienda .
Dato che le Soc. A e B da me invitate a regolarizzare e chiarire la situazione non hanno fatto tale comunicazione di subentro, chiedo se l’attuale situazione è rispondente alle norme, come loro sostengono, o se invece vanno fatte le comunicazioni indicate (subingresso al SUAP ai sensi della L.R. n. 28/2005 art. 74 per l’autorizzazione e anche per il certificato prevenzione incendi) e applicate le sanzioni dell’art. 105 per esercizio senza autorizzazione .
Nel caso di risposta positiva alla seconda ipotesi, si chiede inoltre se va stipulato fra le Soc. A e B contratto notarile di gestione/comodato d’azienda od è sufficiente la forma della scrittura privata adottata, in quanto il D.L.vo n. 32/1998 art. 1 c. 6 costituirebbe un’eccezione alla regola generale l’art. 2556 del c.c.
Ringrazio per i chiarimenti che potrete fornirm
L’azienda A è titolare di
1- Autorizzazione (ex concessione) di distributore carburante ad uso pubblico (che non ha più scadenza salvo obbligo di collaudo ogni 15 anni);
2- certificato di prevenzione incendi.
L’azienda B per lo stesso impianto è titolare di
1- licenza di esercizio dell’Agenzia delle Dogane;
2- gestisce e tiene la contabilità del distributore (infatti le fatture sono intestate alla Azienda B).
Fra le aziende A e B vi è un contratto di comodato fatto con scrittura privata registrata per le imposte ma non al Registro Imprese e senza firme autenticate dal notaio. L’oggetto del contratto è la concessione in uso gratuito del punto vendita al gestore che lo prende in custodia per gestirlo e vendere in esclusiva al pubblico carburanti e lubrificanti forniti dalla compagnia petrolifera X (Soc. C) o da ditte da essa designate.
La Società C, mi dicono che abbia due contratti separati con le società A e B (che non mi hanno fornito), redatti sempre come scrittura privata per la gestione separata dei diritti e doveri con le due società.
L’immobile e le tubature e serbatoi sono di proprietà della Soc. A, mentre alcune strutture come pensiline ecc. sono della Soc. C e la Soc. B è il gestore effettivo.
Nel Registro Imprese sia la Soc. A che la Soc. B non risultano gestori di impianto di distributore carburante ad uso pubblico, ma la prima risulta avere attività immobiliare e la seconda vendita del settore non alimentare presso il ricovero del gestore del distributore.
Secondo me la Soc. B doveva comunicare il subingresso al SUAP ai sensi della L.R. n. 28/2005 art. 74 per l’autorizzazione e per il certificato prevenzione incendi, mentre ha fatto solo la comunicazione dell’art. 78 all’Agenzia delle dogane.
Per la forma del contratto la gestione di azienda per l’art. 2556 del c.c. va fatto con intervento del notaio, ma comunque il D.L.vo n. 32/1998 art. 1 c. 6 ammette che la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell’autorizzazione a gestori con concessione d’uso gratuito della attrezzature secondo le modalità e termini definiti dagli accordi interprofessionali depositati presso il Ministero dell’industria e per alcuni pareri sembra che tale forma costituisca una autonoma disciplina rispetto al godimento di azienda .
Dato che le Soc. A e B da me invitate a regolarizzare e chiarire la situazione non hanno fatto tale comunicazione di subentro, chiedo se l’attuale situazione è rispondente alle norme, come loro sostengono, o se invece vanno fatte le comunicazioni indicate (subingresso al SUAP ai sensi della L.R. n. 28/2005 art. 74 per l’autorizzazione e anche per il certificato prevenzione incendi) e applicate le sanzioni dell’art. 105 per esercizio senza autorizzazione .
Nel caso di risposta positiva alla seconda ipotesi, si chiede inoltre se va stipulato fra le Soc. A e B contratto notarile di gestione/comodato d’azienda od è sufficiente la forma della scrittura privata adottata, in quanto il D.L.vo n. 32/1998 art. 1 c. 6 costituirebbe un’eccezione alla regola generale l’art. 2556 del c.c.
Ringrazio per i chiarimenti che potrete fornirm
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A mio modesto parere, dalla lettura delle disposizioni citate si evince che al caso di specie si debba applicare il disposto dell'articolo 74, L.R. 28/2005, con conseguente obbligo di comunicazione di subingresso. Per cui risulta applicabile la sanzione di cui al successivo articolo 105.
Anche per quanto concerne il problema della tipologia di contratto, è vero che il decreto legislativo 32/98 parla genericamente di contratti, ma, trattandosi di cessione di azienda, o di ramo di azienda, si ritiene applicabile la disposizione generale che prevede, per tale tipologia di contratto, il contratto notarile