Visto che la legge 580 del 1967 vieta la vendita del pane in forma ambulante o su pubblici mercati, salvo quelli coperti.
Chiedo, è possibile vendere il pane porta a porta, visto che è una forma speciale di vendita e non itinerante?
Visto che la legge 580 del 1967 vieta la vendita del pane in forma ambulante o su pubblici mercati, salvo quelli coperti.
Chiedo, è possibile vendere il pane porta a porta, visto che è una forma speciale di vendita e non itinerante?
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L'art. 30 comma 5 del Dlgs 114/1998 prevede: "E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari."
Cassazione Civile
1. Il divieto di vendita del pane su aree pubbliche di cui all'art. 26 della legge n. 580 del 1967 deve ritenersi non più operante per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 4 giugno 1993 n. 248, il cui art. 22 detta una disciplina all'evidenza incompatibile con la permanenza del detto divieto.
Sez. I, sent. n. 11427 del 12-11-1998, Franceschi c. Ministero dell'industria (rv 520654).