Vendita di beni immobili: non si applica il Codice dei Contratti pubblici
In caso di vendita all'asta di immobile comunale, non trova applicazione l'art. 46, commi 1 ed 1-bis, D.Lgs. n. 163 del 2006, atteso che tutta la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici non si applica, per espressa previsione dell'art. 19, comma 1, ai contratti pubblici "aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni. Inoltre, l'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 163 del 2006 delimita l'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici ai "contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere". Ne deriva che le disposizioni ed i principi contenuti nella normativa regolante le procedure ad evidenza pubblica non possono trovare piana applicazione nelle procedure di dismissione e vendita di beni immobili da parte dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche, se non quando siano espressamente richiamati negli atti generali che costituiscono la lex specialis autovincolante per l'Amministrazione.
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 4 gennaio 2013, n. 22
http://qel.leggiditalia.it/#news=34CS1000080933,from=EL