Quali elementi devono contraddistinguere la rimessa di un NCC, può essere anche all’aperto?
L’art. 3 della Legge 15.01.1992 n. 21 non specifica se deve essere aperta o chiusa, quindi ritengo che può essere anche un’area all’aperto, purché delimitata e della quale il noleggiatore ha il possesso, salvo esibire il titolo di possesso.
Inoltre l’art 3 prevede che l’utenza avanza richiesta presso la sede del vettore, questa deve coincidere con la rimessa oppure può essere intesa anche la sede legale?
Anche perché il comma 4 dell’art. 11 prevede che le prenotazioni di trasporto per il servizio di NCC sono effettuate presso le rispettive rimesse.
Alla luce di quanto sopra mi sembra che i contatti tra vettore ed utenza debbano avvenire presso la rimessa e pertanto, può essere legittimamente chiesto di dimostrare l’allestimento di un ufficio, con arredo minimo essenziale ed utenza telefonica? Quest’ultima può essere anche soltanto su rete mobile?
Inoltre l’art. 5 prevede che l’autorizzazione venga rilasciata dell’ente locale delegato, in cui le imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale, può quest’ultima essere rappresenta dalla sola area di rimessaggio, tra l’altro all’aperto e senza ufficio?
Quali elementi devono contraddistinguere la rimessa di un NCC, può essere anche all’aperto?
L’art. 3 della Legge 15.01.1992 n. 21 non specifica se deve essere aperta o chiusa, quindi ritengo che può essere anche un’area all’aperto, purché delimitata e della quale il noleggiatore ha il possesso, salvo esibire il titolo di possesso.
Inoltre l’art 3 prevede che l’utenza avanza richiesta presso la sede del vettore, questa deve coincidere con la rimessa oppure può essere intesa anche la sede legale?
Anche perché il comma 4 dell’art. 11 prevede che le prenotazioni di trasporto per il servizio di NCC sono effettuate presso le rispettive rimesse.
Alla luce di quanto sopra mi sembra che i contatti tra vettore ed utenza debbano avvenire presso la rimessa e pertanto, può essere legittimamente chiesto di dimostrare l’allestimento di un ufficio, con arredo minimo essenziale ed utenza telefonica? Quest’ultima può essere anche soltanto su rete mobile?
Inoltre l’art. 5 prevede che l’autorizzazione venga rilasciata dell’ente locale delegato, in cui le imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale, può quest’ultima essere rappresenta dalla sola area di rimessaggio, tra l’altro all’aperto e senza ufficio?
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In effetti, non vi è alcun divieto relativo al fatto che la rimessa possa essere anche all'aperto.
La sede del vettore e la rimessa possono essere anche in due luoghi diversi: ovviamente, per sede si intende la sede legale.
La sede, per definizione, deve essere una "sede vera e propria...tanto è vero che le modifiche alla legge 21/92 prevedono tra l'altro che "La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" e "Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione": quindi deve trattarsi di una sede che esiste fisicamente.
La rimessa può anche essere, come detto, all'aperto e non avere alcun ufficio, in quanto dipendente dalla sede principale
ciao,
aggiungo qualcosa alla risposta del collega...
Quali elementi devono contraddistinguere la rimessa di un NCC, può essere anche all’aperto?
L’art. 3 della Legge 15.01.1992 n. 21 non specifica se deve essere aperta o chiusa, quindi ritengo che può essere anche un’area all’aperto, purché delimitata e della quale il noleggiatore ha il possesso, salvo esibire il titolo di possesso.
[color=red] Ti confermo che puo' essere tranquillamente all'aperto...[/color]
Inoltre l’art 3 prevede che l’utenza avanza richiesta presso la sede del vettore, questa deve coincidere con la rimessa oppure può essere intesa anche la sede legale?
[color=red]sede legale e rimessa non devono necessariamente coincidere[/color]
Anche perché il comma 4 dell’art. 11 prevede che le prenotazioni di trasporto per il servizio di NCC sono effettuate presso le rispettive rimesse.
[color=red]ok[/color]
Alla luce di quanto sopra mi sembra che i contatti tra vettore ed utenza debbano avvenire presso la rimessa e pertanto, può essere legittimamente chiesto di dimostrare l’allestimento di un ufficio, con arredo minimo essenziale ed utenza telefonica? Quest’ultima può essere anche soltanto su rete mobile?
[color=red]assolutamente no!!! non vi è nessun riferimento all'allestimento di un ufficio... basta un recapito anche mobile.... il problema è dell'esercente l'attività che deve essere reperibile...[/color]
Inoltre l’art. 5 prevede che l’autorizzazione venga rilasciata dell’ente locale delegato, in cui le imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale, può quest’ultima essere rappresenta dalla sola area di rimessaggio, tra l’altro all’aperto e senza ufficio?
[color=red]Certamente... la competenza territoriale è infatti determinata in base alla sede della rimessa![/color]