Data: 2013-02-06 17:27:01

rimessa NCC ed altro.

Quali elementi devono contraddistinguere la rimessa di un NCC, può essere anche all’aperto?
L’art. 3 della Legge 15.01.1992 n. 21 non specifica se deve essere aperta o chiusa, quindi ritengo che può essere anche un’area all’aperto, purché delimitata e della quale il noleggiatore ha il possesso, salvo esibire il titolo di possesso.

Inoltre l’art 3 prevede che l’utenza avanza richiesta presso la sede del vettore, questa deve coincidere con la rimessa oppure può essere intesa anche la sede legale?

Anche perché il comma 4 dell’art. 11 prevede che le prenotazioni di trasporto per il servizio di NCC sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Alla luce di quanto sopra mi sembra che i contatti tra vettore ed utenza debbano avvenire presso la rimessa e pertanto, può essere legittimamente chiesto di dimostrare l’allestimento di un ufficio, con arredo minimo essenziale ed utenza telefonica? Quest’ultima può essere anche soltanto su rete mobile?

Inoltre l’art. 5 prevede che l’autorizzazione venga rilasciata dell’ente locale delegato, in cui le imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale, può quest’ultima essere rappresenta dalla sola area di rimessaggio, tra l’altro all’aperto e senza ufficio?

riferimento id:10537

Data: 2013-02-06 19:57:31

Re:rimessa NCC ed altro.


Quali elementi devono contraddistinguere la rimessa di un NCC, può essere anche all’aperto?
L’art. 3 della Legge 15.01.1992 n. 21 non specifica se deve essere aperta o chiusa, quindi ritengo che può essere anche un’area all’aperto, purché delimitata e della quale il noleggiatore ha il possesso, salvo esibire il titolo di possesso.

Inoltre l’art 3 prevede che l’utenza avanza richiesta presso la sede del vettore, questa deve coincidere con la rimessa oppure può essere intesa anche la sede legale?

Anche perché il comma 4 dell’art. 11 prevede che le prenotazioni di trasporto per il servizio di NCC sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Alla luce di quanto sopra mi sembra che i contatti tra vettore ed utenza debbano avvenire presso la rimessa e pertanto, può essere legittimamente chiesto di dimostrare l’allestimento di un ufficio, con arredo minimo essenziale ed utenza telefonica? Quest’ultima può essere anche soltanto su rete mobile?

Inoltre l’art. 5 prevede che l’autorizzazione venga rilasciata dell’ente locale delegato, in cui le imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale, può quest’ultima essere rappresenta dalla sola area di rimessaggio, tra l’altro all’aperto e senza ufficio?
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In effetti, non vi è alcun divieto relativo al fatto che la rimessa possa essere anche all'aperto.
La sede del vettore e la rimessa possono essere anche in due luoghi diversi: ovviamente, per sede si intende la sede legale.
La sede, per definizione, deve essere una "sede vera e propria...tanto è vero che le modifiche alla legge 21/92 prevedono tra l'altro che "La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" e "Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione": quindi deve trattarsi di una sede che esiste fisicamente.
La rimessa può anche essere, come detto, all'aperto e non avere alcun ufficio, in quanto dipendente dalla sede principale

riferimento id:10537

Data: 2013-02-07 10:51:06

Re:rimessa NCC ed altro.

ciao,
aggiungo qualcosa alla risposta del collega...

Quali elementi devono contraddistinguere la rimessa di un NCC, può essere anche all’aperto?
L’art. 3 della Legge 15.01.1992 n. 21 non specifica se deve essere aperta o chiusa, quindi ritengo che può essere anche un’area all’aperto, purché delimitata e della quale il noleggiatore ha il possesso, salvo esibire il titolo di possesso.

[color=red] Ti confermo che puo' essere tranquillamente all'aperto...[/color]

Inoltre l’art 3 prevede che l’utenza avanza richiesta presso la sede del vettore, questa deve coincidere con la rimessa oppure può essere intesa anche la sede legale?

[color=red]sede legale e rimessa non devono necessariamente coincidere[/color]

Anche perché il comma 4 dell’art. 11 prevede che le prenotazioni di trasporto per il servizio di NCC sono effettuate presso le rispettive rimesse.

[color=red]ok[/color]

Alla luce di quanto sopra mi sembra che i contatti tra vettore ed utenza debbano avvenire presso la rimessa e pertanto, può essere legittimamente chiesto di dimostrare l’allestimento di un ufficio, con arredo minimo essenziale ed utenza telefonica? Quest’ultima può essere anche soltanto su rete mobile?

[color=red]assolutamente no!!!  non vi è nessun riferimento all'allestimento di un ufficio... basta un recapito anche mobile.... il problema è dell'esercente l'attività  che deve essere reperibile...[/color]

Inoltre l’art. 5 prevede che l’autorizzazione venga rilasciata dell’ente locale delegato, in cui le imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale, può quest’ultima essere rappresenta dalla sola area di rimessaggio, tra l’altro all’aperto e senza ufficio?

[color=red]Certamente... la competenza territoriale è infatti determinata in base alla sede della rimessa![/color]

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