Nel caso di modifica di dati contenuti nella carta di esercizio (esempio: acquisizione di nuovo posteggio), quale termine ha l'operatore per provvedere all'adeguamento della carta di esercizio?
La L.R. 9/2009 aveva modificato la L.R. 15/2000 prevedendo il termine di 90 giorni per l'aggiornamento della carta di esercizio in caso di modifica dati in essa presenti, mentre nella L.R. 6/2010 non troviamo alcuna indicazione in merito.
Vi ringraziamo per gentile riscontro.
Cordiali saluti.
art. 27, comma 7 della L.R. 6/2010 "L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'art. 21, comma 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro 90 giorni dalla modifica dei dati in essa presenti".
riferimento id:10533Scusa Donato.
Visto che la L.R. 15/2000, modificata dalla L.R. 9/2009, che conteneva la dicitura "la medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro 90 giorni dalla modifica dei dati in essa presenti" è stata abrogata dalla L.R. 6/2010, ti chiediamo cortesemente il riferimento normativo che ha integrato l'art. 27, comma 7, della L.R. 6/2010 con tale dicitura in quanto non riusciamo a reperirla.
Grazie.
on line gira una versione non corretta della lr 6/2010. in allegato trovi il BURL con la pubblicazione corretta.
riferimento id:10533Grazie mille!!!
Sai che la versione non corretta è pubblicata sul Sito di Regione Lombardia?!?!?
Tieni presente che la LR 6/2010 approvata come testo unico non è stata altro che un copia-incolla delle leggi esistenti in materia di commercio e di fatto l'abrogazione delle leggi precedenti è avvenuta solo di forma ma nella sostanza non è cambiato nulla. Poteva inoltre essere l'occasione per normare anche il commercio in sede fissa, cosa non avvenuta. Per cui "testo unico" per modo di dire.
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