Buongiorno a tutti,
vorrei chiedere il vostro parere riguardo l'apertura di un nuovo bar.
I due soci hanno avuto entrambi un'esperienza da lavoro dipendente in un bar.
Secondo voi il requisito professionale è rispettato con la seguente situazione negli ultimi 5 anni:
- socio n.1: dipendente da più di due anni in un bar con la qualifica di "aiuto barman"; diploma di scuola superiore di "Tecnico per il turismo";
- socio n.2: dipendente in un bar part-time per un anno e full-time per quasi due anni con la qualifica di "lavapiatti";
Grazie in anticipo.
Claudio
Buongiorno a tutti,
vorrei chiedere il vostro parere riguardo l'apertura di un nuovo bar.
I due soci hanno avuto entrambi un'esperienza da lavoro dipendente in un bar.
Secondo voi il requisito professionale è rispettato con la seguente situazione negli ultimi 5 anni:
- socio n.1: dipendente da più di due anni in un bar con la qualifica di "aiuto barman"; diploma di scuola superiore di "Tecnico per il turismo";
- socio n.2: dipendente in un bar part-time per un anno e full-time per quasi due anni con la qualifica di "lavapiatti";
Grazie in anticipo.
Claudio
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Socio 1: ha il requisito professionale in quanto ha sia l'esperienza professionale che il titolo di studio idonei
Socio 2: non ha il requisito
Poichè il requisito è necessario in capo ad un solo socio OK
Se la società é una SAS dove questi 2 soci sono gli accomandatari, devono possedere entrambi il requisito. Giusto?
Il SUAP non riconosce valida né l'esperienza da aiuto barman ritenendola non qualificato, né il titolo di studio citando la risoluzione del ministero dello sviluppo economico n. 43265 del 08/03/2011.
Cosa ne pensate?
Se la società é una SAS dove questi 2 soci sono gli accomandatari, devono possedere entrambi il requisito. Giusto?
Il SUAP non riconosce valida né l'esperienza da aiuto barman ritenendola non qualificato, né il titolo di studio citando la risoluzione del ministero dello sviluppo economico n. 43265 del 08/03/2011.
Cosa ne pensate?
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CERTEZZA:
Il requisito professionale deve essere posseduto SEMPRE da un solo soggetto, sia esso un socio (anche in caso di SAS o di soggetti con più amministratori) o da un preposto. Sono i requisiti morali che devono essere posseduti da tutti.
[color=red]DUBBI:[/color]
L'aiuto BARMAN a mio avviso è dipendente qualificato anche se sul punto ti segnalo un diverso orientamento del Ministero (vedi in calce).
Anche in relazione al Diploma di Tecnico dei Servizi Turistici, di durata quinquennale il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 162872 dell’11/11/2010, ha precisato che, le
materie di studio di tale corso non consentono di considerare il diploma in questione requisito professionale valido.
Come detto, tuttavia, a mio avviso se vi sono nel curriculum materie attinenti è da considerarsi valido.
A questo punto spetta a te valutare se procedere comunque o TROVARE UN PREPOSTO con un requisito sicuramente valido.
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Ministero dello sviluppo economico
Ris. 1-10-2012 n. 203051
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV "Promozione della Concorrenza".
Ris. 1 ottobre 2012, n. 203051 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV "Promozione della Concorrenza".
Si fa riferimento alla comunicazione con la quale codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) e c), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, un soggetto che abbia prestato la propria opera in qualità di:
1) Apprendista barista;
2) Donna tuttofare - livello 5;
3) Aiuto barman - livello 6S;
4) Barista - livello.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Il comma 6, lett. b), dell'art. 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha "... prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti..".
Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia "dipendente qualificato", si sottolinea che la scrivente Direzione ha più volto precisato che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.
I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.
Con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario, ovvero il "C.C.N.L. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa" e il "C.C.N.L. per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi", si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti inquadrati almeno al quarto livello di entrambi i citati contratti (si tenga presente che la progressione numerica ordinale stabilisce una disposizione delle qualifiche in ordine decrescente).
Codesto Comune chiede inoltre se i periodi di attività svolta in part-time possano essere considerati al pari di periodo a tempo pieno o se debbano invece calcolati in base alle ore effettivamente svolte.
Al riguardo e con riferimento alla normativa richiamata in oggetto si precisa che la scrivente Direzione ha già avuto modo di sostenere che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della citata norma, a tutela dei consumatori finali e nell'ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto a tempo parziale risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentita l'assimilazione al tempo pieno.
Diversamente, per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio, (quindi, per motivi aritmetici, non è possibile il riconoscimento della qualificazione professionale nel caso di prestazioni part-time inferiori al 40% per l'intero quinquennio), né nel calcolo è possibile prendere in considerazione periodi eccedenti il quinquennio.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 162872 del 11.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) -
Quesiti in materia di requisiti professionali di accesso all’attività commerciale
per il settore alimentare.
Si fa riferimento alla nota di codesta Provincia Autonoma con la quale si chiede se:
(….)
a) se il diploma di ragioneria può essere considerato titolo valido, per l’accesso al
commercio al dettaglio, settore alimentare;
b) se il diploma di tecnico dei servizi turistici, di durata quinquennale possa
anch’esso essere considerato titolo valido per l’accesso al commercio al dettaglio,
settore alimentare.
(….)
Riguardo i quesiti relativi alla validità dei diplomi di ragioneria e di tecnico dei
servizi turistici, la scrivente Direzione generale, ritiene che le materie oggetto dei corsi
di studio non consentano di considerarli requisiti professionali validi.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
Ti ringrazio.
Sei stato gentilissimo.
Saluti
Claudio
NO Requisiti professionali per “aiuto cuoco” o “barman”
Risoluzione n. 129418 del 10 maggio 2016
Venerdì, 15 Luglio 2016
La risoluzione n. 129418 del 10 maggio 2016, reca chiarimenti in merito alla possibilità di ritenere valida, ai fini dell’acquisizione del requisito professionale per l’avvio di attività commerciali al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l’esperienza professionale maturata in qualità di “aiuto cuoco” o “barman”, anche se regolata dall’inquadramento al V livello del CCNL per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi.
http://buff.ly/29VcuGz