Data: 2013-02-06 07:58:39

commercio promiscuo

Nel caso di commercio promiscuo dettaglio e  ingrosso, tra le numerose problematiche che questa nuova disciplina pone, una fra tutte: che destinazione urbanistica deve avere il locale? ingrosso, dettaglio o addirittura destinazione specifica a media struttura quando la superficie totale supera i 300mq?
la questione non è di poco conto se si considera che numerosi sono i locali nelle zone produttive di ogni città che svolgono attività di ingrosso in grandi superifici e in base alla originaria normativa effettuano anche la vendita al dettaglio in max  30 mq avendo così evitato il cambio d'uso (che tra l'altro parziale non è consentito e nelle zone produttive spesso non concesso a commerciale al dettaglio). Oggi, oltre ai casi di nuova apertura, chi subentra in una attività esistente strutturata come sopra e deve dichiarare una superficie totale  maggiore di 300 mq può mantenere la destinazione all'ingrosso ?
grazie.

riferimento id:10518

Data: 2013-02-07 06:41:56

Re:commercio promiscuo


Nel caso di commercio promiscuo dettaglio e  ingrosso, tra le numerose problematiche che questa nuova disciplina pone, una fra tutte: che destinazione urbanistica deve avere il locale? ingrosso, dettaglio o addirittura destinazione specifica a media struttura quando la superficie totale supera i 300mq?
la questione non è di poco conto se si considera che numerosi sono i locali nelle zone produttive di ogni città che svolgono attività di ingrosso in grandi superifici e in base alla originaria normativa effettuano anche la vendita al dettaglio in max  30 mq avendo così evitato il cambio d'uso (che tra l'altro parziale non è consentito e nelle zone produttive spesso non concesso a commerciale al dettaglio). Oggi, oltre ai casi di nuova apertura, chi subentra in una attività esistente strutturata come sopra e deve dichiarare una superficie totale  maggiore di 300 mq può mantenere la destinazione all'ingrosso ?
grazie.
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Alcuni spunti:
1) commerciale e commerciale all'ingrosso sono DESTINAZIONI DIVERSE per la disciplina regionale Toscana
2) in caso di esercizio congiunto si tiene conto dell'a DESTINAZIONE PREVALENTE e sono sicuramente ammesse destinazioni diverse nei limiti dei 30 mq
3)  in caso di esercizio congiunto SONO AMMESSE destinazioni diverse anche oltre i 30 mq se la destinazione di specie è compatibile con la zona (ma spesso per le aree da te descritte vi è incompatibilità)
4) NON ESISTE una destinazione di MSV, nè può essere fatta una programmazione urbanistico-commerciale di tale specie. Si possono invece dichiarare incompatibili specifiche aree con la destinazione a commercio al dettaglio in MSV in relazione ad interessi sovraordinati (soprattutto di carattere urbanistico, viabilità e traffico) ma occorre una specifica analisi ed uno studio di settore "forte"
5) le attività esistenti al momento della modifica legislativa regionale sulla disciplina dell'esercizio congiunto ingrosso-dettaglio hanno titolo a continuare l'attività (senza variazioni oggettive)
6)  le attività esistenti al momento della modifica legislativa regionale hanno titolo a cedere a terzi l'attività NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO esistente e quindi il subentrante può continuare l'attività (anche in contrasto con la vigente normativa) fintanto che non apporta modifiche alla superficie di vendita o interventi strutturali ai locali


********************

Toscana

L.R. 3-1-2005 n. 1
Norme per il governo del territorio.
Pubblicata nel B.U. Toscana 12 gennaio 2005, n. 2, parte prima.
Art. 59
Mutamenti della destinazione d'uso.

1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 e comma 3, lettere c) ed e), sono comunque considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:

a) residenziale;

b) industriale e artigianale;

c) commerciale;

d) turistico-ricettiva;

e) direzionale;

f) di servizio;

g) commerciale all'ingrosso e depositi;

h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi.

3. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge quella risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 58, ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore della disciplina stessa.

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