Data: 2011-05-02 14:24:26

LICENZA PER ARENE/CINEMA

Ciao Simone,
E’ noto che la licenza per l'apertura di un  cinema (ex art. 68 TULPS) è stata abrogata.
In sostituzione è stata introdotta un' autorizzazione che viene rilasciata dal Ministero competente SOLO per le sale cinematografiche con capienza superiore alle 1.300 persone (D.Lgs. n.3 dell' 8/1/1998).
Per tutte le sale cinematografiche, comprese quelle con capienza inferiore alle 1.300 persone e per le arene, rimane in vigore l'art. 80 TULPS che riguarda l'agibilità della struttura.
Quindi per aprire una sala cinematografica sembrerebbero sufficienti:
1) la licenza di cui all’art. 80 tulps,  previo parere della CCVLPS;
2) eventuale CPI se la capienza della sala supera le 100 persone;
3) eventuale V.I.A.
Ma oltre a quanto sopra,  è necessaria anche l’autorizzazione di cui all’art. 6 della nostra L. R. 21.05.2008, n. 8 ?
Ciao cari saluti.

riferimento id:1048

Data: 2011-05-02 16:52:06

Re: LICENZA PER ARENE/CINEMA

Ciao Simone,
E’ noto che la licenza per l'apertura di un  cinema (ex art. 68 TULPS) è stata abrogata.[color=red]Sì, per i singoli spettacoli[/color]

In sostituzione è stata introdotta un' autorizzazione che viene rilasciata dal Ministero competente SOLO per le sale cinematografiche con capienza superiore alle 1.300 persone (D.Lgs. n.3 dell' 8/1/1998).[color=red]OK, salva la normativa regionale per quelle inferiori[/color]

Per tutte le sale cinematografiche, comprese quelle con capienza inferiore alle 1.300 persone e per le arene, rimane in vigore l'art. 80 TULPS che riguarda l'agibilità della struttura.[color=red]OK[/color]

Quindi per aprire una sala cinematografica sembrerebbero sufficienti:
1) la licenza di cui all’art. 80 tulps,  previo parere della CCVLPS;[color=red]A mio avviso è una SCIA sia sopra che sotto le 200 persone. Se non condividi comunque sotto le 200 è in autocertificazione [/color]

2) eventuale CPI se la capienza della sala supera le 100 persone;[color=red]ok[/color]

3) eventuale V.I.A.[color=red]ok[/color][color=red]
Direi anche VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO[/color]



Ma oltre a quanto sopra,  è necessaria anche l’autorizzazione di cui all’art. 6 della nostra L. R. 21.05.2008, n. 8 ?
[color=red]Sì, la Puglia, analogamente alla Toscana, ha una disciplina regionale in materia.
L'autorizzazione è di competenza SUAP previo parere regionale[/color]

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L.R. 21-5-2008 n. 8
Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico.
Pubblicata nel B.U. Puglia 23 maggio 2008, n. 82.
Art. 6
Autorizzazioni per l'insediamento degli esercizi cinematografici.

1. Le domande di autorizzazione per la realizzazione o la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche ovvero alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, sono inoltrate al comune territorialmente competente, che ne trasmette, entro trenta giorni dal loro ricevimento, copia autenticata al Nucleo per l'acquisizione del parere preventivo di conformità al programma triennale.

2. Il comune territorialmente competente rilascia le autorizzazioni, previo parere preventivo favorevole del Nucleo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con le normative vigenti in materia di igiene e di pubblica sicurezza, spettacolo, commercio, accesso alle persone disabili, tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

4. Non sono consentite varianti urbanistiche che prevedono la trasformazione di zone non destinate all'edificazione o all'urbanizzazione dagli strumenti urbanistici generali vigenti se finalizzate alla costruzione di multisale.

5. Le sale cinematografiche situate entro il perimetro dei centri urbani sono considerate opere di urbanizzazione secondaria, ai fini della riqualificazione delle aree urbane e delle periferie; le conseguenti agevolazioni cessano nel caso venga meno la destinazione originaria.

6. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili adibiti a esercizio cinematografico e teatrale è consentito, ove non sussistano le condizioni economiche per la prosecuzione delle attività, purchè la destinazione prevista sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

7. Conclusi i lavori, l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è subordinata al rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva dei certificati di conformità e agibilità previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle licenze amministrative.

8. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, completa della documentazione prevista dal programma, nonché la domanda di autorizzazione all'avvio dell'attività, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente, ovvero, nel caso in cui lo sportello unico non sia stato attivato, all'ufficio comunale competente.

9. Il comune esamina le domande di cui al comma 8 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1999, n. 59, e successive modificazioni.

10. Il comune notifica all'Assessorato regionale competente le autorizzazioni rilasciate e gli eventuali ulteriori provvedimenti di modifica, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse entro sessanta giorni dalla data in cui è stato adottato il relativo atto amministrativo.

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