Data: 2013-02-05 07:54:48

requisiti piscie regolamento 23r 2010

Sono a richiedere quali siano le ultime scadenze per l'adeguamento degli impianti delle piscine ad uso natatorio per agriturismi/affittacamere
grazie - Marcello Bernardini

riferimento id:10459

Data: 2013-02-05 18:44:36

Re:requisiti piscie regolamento 23r 2010


Sono a richiedere quali siano le ultime scadenze per l'adeguamento degli impianti delle piscine ad uso natatorio per agriturismi/affittacamere
grazie - Marcello Bernardini
[/quote]


20 marzo 2013 scade il termine per l'adeguamento.





****************************



Toscana

L.R. 9-3-2006 n. 8
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.
Pubblicata nel B.U. Toscana 15 marzo 2006, n. 8, parte prima.
Art. 19
Norme transitorie e deroghe.

1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso (6).

2. [Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute a comunicare al comune, nei termini indicati al comma 1, l'avvenuto adeguamento alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 5] (7).

3. Nel caso di impossibilità tecnica di adeguamento alle norme previste dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, allo scopo di mantenere comunque un congruo livello di attività negli impianti esistenti, è prevista una deroga definitiva, limitatamente ad alcuni requisiti individuati nel regolamento di cui all'articolo 5.

4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune, previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti, definito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, rapportata alle carenze dell'impianto e comunque non inferiore al 25 per cento.

(6) Comma così sostituito dall’art. 42, comma 1, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 5, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale; qualora gli adeguamenti prevedano interventi di particolare complessità, il comune può concedere un ulteriore termine di un anno.».

(7) Comma abrogato dall’art. 42, comma 2, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93 della stessa legge).




**********************

D.P.G.R. 26-2-2010 n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).
Pubblicato nel B.U. Toscana 5 marzo 2010, n. 13, parte prima.
Art. 52
Norma transitoria.

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già svolgono le funzioni di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a) e c) presentano al comune competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività e ne specificano il periodo di inizio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano percorsi formativi di durata inferiore rispetto ai corsi di formazione di cui all’articolo 47 comma 6, secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 47 comma 7.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.


D.P.G.R. 26-2-2010 n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).
Pubblicato nel B.U. Toscana 5 marzo 2010, n. 13, parte prima.
Capo VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 51
Deroga ai requisiti delle piscine (Art. 19 L.R. n. 8/2006).

1. Per le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 8/2006, qualora sussista l’impossibilità tecnica di adeguamento alle norme del presente regolamento, è prevista una deroga definitiva ai seguenti requisiti ai sensi dell’articolo 19 comma 3 e comma 4 della L.R. n. 8/2006:

a) articolo 5 comma 4;

b) articolo 6;

c) articolo 8 commi 1 e 2;

d) articolo 11 comma 1;

e) articolo 16 commi 3 e 5.

2. Per le piscine di cui al comma 1, in cui le vasche siano approvvigionate ai sensi dell’articolo 46 comma 1, è inoltre prevista una deroga definitiva anche ai seguenti requisiti:

a) articolo 25;

b) articolo 26 commi 1 e 2.

riferimento id:10459
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it