Gentili colleghi,
ho seguito con molto interesse la proposta di ordinanza di liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività produttive.
Chiedo quale disposizione impone l'adeguamento entro 90 giorni dall'entrata in vigore della normativa statale.
Grazie.
Roberta Pozzati
Gentili colleghi,
ho seguito con molto interesse la proposta di ordinanza di liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività produttive.
Chiedo quale disposizione impone l'adeguamento entro 90 giorni dall'entrata in vigore della normativa statale.
Grazie.
Roberta Pozzati
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D.L. 6-12-2011 n. 201
Esso modifica la disciplina sugli orari e prevede al comma 2 l'adeguamento entro il 30 settembre 2012.
Il discorso sarebbe lungo in quanto per parte della giurisprudenza tale adeguamento varrebbe per i Comuni turistici mentre per quelli non turistici l'adeguamento scattava da gennaio 2012.
IN DEFINITIVA dal 30 settembre tutto è liberalizzato .....
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D.L. 6-12-2011 n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
TITOLO IV
Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo I
Liberalizzazioni
Art. 31 Esercizi commerciali
In vigore dal 25 marzo 2012
1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012. (214)
(214) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'art. 1, comma 4-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; vedi, anche, l'art. 1, comma 5 del predetto D.L. 1/2012.
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D.L. 4-7-2006 n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.
(commento di giurisprudenza)
3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (9):
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande (10);
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare (11);
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio (12);
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario (13);
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (14);
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (15).
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
(9) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(10) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(11) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(12) Lettera aggiunta dal comma 6 dell’art. 35, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e poi così modificata dal comma 1 dell'art. 31, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Il citato comma 6, e conseguentemente la presente lettera, era stato modificato dal comma 4 dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138; tale comma 4 è stato soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.
(13) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(14) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(15) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
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Grazie!
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