Buongiorno,
CASO 1:
soggetto che ha lavorato dal 03/07/2000 al 02/08/2010 presso un'impresa che svolge attività di "produzione di prodotti a base di carne (esclusa l'attività di macelleria)" , qualificato in busta come operaio ma in scheda anagrafica come "Esercenti delle vendite al minuto in negozi".
CASO 2:
soggetto con diploma di ragioneria senza merceologia nel pds, ma con chimica
Per entrambi i casi si chiede il possesso dei requisiti per aprire un bar con tavola calda.
Grazie
Buongiorno,
CASO 1:
soggetto che ha lavorato dal 03/07/2000 al 02/08/2010 presso un'impresa che svolge attività di "produzione di prodotti a base di carne (esclusa l'attività di macelleria)" , qualificato in busta come operaio ma in scheda anagrafica come "Esercenti delle vendite al minuto in negozi".
CASO 2:
soggetto con diploma di ragioneria senza merceologia nel pds, ma con chimica
Per entrambi i casi si chiede il possesso dei requisiti per aprire un bar con tavola calda.
Grazie
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CASO 1: possiede i requisiti
CASO 2: non possiede i requisiti
In questo senso:
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n° 162970 del 11.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) - Quesito in
materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di
alimenti e bevande.
Si fa riferimento al fax con il quale codesto Comune chiede se ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera, c), il
diploma di ragioneria possa considerarsi requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari
e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale ritiene che le materie oggetto del corso di studio non consentano
considerarlo requisito professionale valido.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n° 162872 del 11.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) - Quesiti in materia
di requisiti professionali di accesso all’attività commerciale per il settore alimentare.
Si fa riferimento alla nota di codesta Provincia Autonoma con la quale si chiede se:
(….)
a) Se il diploma di ragioneria può essere considerato titolo valido, per l’accesso al commercio al dettaglio,
settore alimentare;
b) Se il diploma di tecnico dei servizi turistici, di durata quinquennale possa anch’esso essere considerato
titolo valido per l’accesso al commercio al dettaglio, settore alimentare.
(….)
Riguardo i quesiti relativi alla validità dei diplomi di ragioneria e di tecnico dei servizi turistici, la scrivente
Direzione generale, ritiene che le materie oggetto dei corsi di studio non consentano di considerarli requisiti
professionali validi.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio