Data: 2013-02-04 08:25:10

casa famiglia

ho una ditta titolare di affittacamere che è stata sanzionata dalla polizia municipale per aver attivato, nell'appartamento oggetto della SCIA di
affittacamere una casa famiglia, ai sensi dell'art.22 L.R.41/2008 . Il verbale risale ai primi  dicembre e mi arriva oggi in cui però la struttura ricettiva è sta cessata al 31.12. Come ufficio commercio ho adempimenti da fare?
grazie. 

riferimento id:10442

Data: 2013-02-04 19:35:13

Re:casa famiglia


ho una ditta titolare di affittacamere che è stata sanzionata dalla polizia municipale per aver attivato, nell'appartamento oggetto della SCIA di
affittacamere una casa famiglia, ai sensi dell'art.22 L.R.41/2008 . Il verbale risale ai primi  dicembre e mi arriva oggi in cui però la struttura ricettiva è sta cessata al 31.12. Come ufficio commercio ho adempimenti da fare?
grazie.
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Ma il verbale per cosa è stato fatto? per aver esercitato la casa famiglia senza titolo?
per aver svolto l'affittacamere insieme alla casa famiglia?

Fammi capire meglio

riferimento id:10442

Data: 2013-02-05 09:11:57

Re:casa famiglia

nel verbale g i è stato contestato solo lo svolgimento dell'attività di casa famiglia senza titolo.

riferimento id:10442

Data: 2013-02-05 18:39:01

Re:casa famiglia


nel verbale g i è stato contestato solo lo svolgimento dell'attività di casa famiglia senza titolo.
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OK, adesso mi torna.
Quindi il fatto che l'affittacamere abbia cessato è IRRILEVANTE.
Tu non devi fare niente, anche se ti suggerisco di contattare l'interessato (mail, telefono ecc...) informalmente per dargli indicazioni su come regolarizzare la posizione presentando la SCIA relativa.

**********************
Toscana

L.R. 24-2-2005 n. 41
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Pubblicata nel B.U. Toscana 7 marzo 2005, n. 19, parte prima.
Art. 22
Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività.

1. Sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio di attività le seguenti strutture:

a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;

b) qualora il piano sanitario e sociale integrato regionale ne preveda la sperimentazione, le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti, in possesso dei requisiti indicati nello stesso piano sanitario e sociale integrato regionale (19);

c) strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.

2. La comunicazione di avvio di attività è presentata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

3. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Il regolamento regionale, di cui all'articolo 62, definisce gli ulteriori requisiti relativi alle varie tipologie di strutture nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate all'interno delle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari.

4. La comunicazione di avvio di attività è finalizzata all'esercizio della vigilanza da parte dei comuni sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.

(19) Lettera così modificata dall’art. 7, L.R. 28 dicembre 2009, n. 83.

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