Data: 2011-01-02 17:37:34

Internet Point. Dal 1 gennaio stop alla registrazione degli utenti.

Internet Point. Dal 1 gennaio stop alla registrazione degli utenti. Resta obbligo licenza del Questore

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Gli esercenti non dovranno più quindi identificare gli utenti, registrarne il traffico. Sopravvive solo, fino al 31 dicembre 2011, un obbligo, esclusivamente per gli internet point: di richiedere licenza al Questore per qualsiasi punto di accesso internet pubblico (wi-fi e non; il tipo di tecnologia non importa).
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http://www.jamma.it/news.php?extend.26584.31

riferimento id:104

Data: 2011-02-28 11:26:13

Re: Internet Point. Dal 1 gennaio stop alla registrazione degli utenti.

Scusate la mia ignoranza, ma le postazioni internet a disposizione del pubblico all'interno della Biblioteca Comunale sono soggette all'obbligo di  licenza del Questore?
Olimpia

riferimento id:104

Data: 2011-02-28 13:22:22

Re: Internet Point. Dal 1 gennaio stop alla registrazione degli utenti.


Scusate la mia ignoranza, ma le postazioni internet a disposizione del pubblico all'interno della Biblioteca Comunale sono soggette all'obbligo di  licenza del Questore?
Olimpia
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Il Ministro Pisanu in data 16 ottobre 2005 ha risposto alla lettera inviata congiuntamente dai Presidenti di ANCI e UPI su sollecitazione dell'AIB. La risposta del Ministro chiarisce in modo inequivocabile che il regime autorizzatorio (richiesta di licenza al Questore) non riguarda le biblioteche.

[color=red][Testo della lettera del 16 ottobre 2005 firmata dal ministro dell'Interno Giuseppe Pisanu]

    Con la lettera prot. N. 295/W/ICS/VS, del 20 settembre scorso, sottoscritta anche dal Presidente dell'U.P.I. (Unione delle Province d' Italia), sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'applicazione del D.M. del 16 agosto 2005, per le postazioni non vigilate per comunicazioni telematiche, ovvero per punti di accesso ad Internet, gestiti direttamente da Enti pubblici, ovvero da Enti locali, come biblioteche, Uffici per le Relazioni con il Pubblico ecc.
    In proposito va osservato che l'art. 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ha integrato la disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia ed internet, eppertanto debbono munirsi della relativa licenza solo tali esercizi ed i circoli privati di qualsiasi specie, in quanto espressamente contemplati dalla norma, nei quali sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche.
    La richiamata disposizione, riguardante il regime autorizzatorio, non trova quindi applicazione per le postazioni non vigilate gestite direttamente da biblioteche o altri enti pubblici, per le quali va invece applicato l' articolo 3 del decreto del 16 agosto 2005, in combinato disposto con l' articolo 1 dello stesso decreto, che impongono di adottare le misure fisiche e tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano state preventivamente identificate, anche mediante credenziali di accesso pre-pagate o gratuite.
    Per quel che concerne le credenziali di accesso e le conseguenti modalità di identificazione delle persone che le utilizzano, Le assicuro che il Dipartimento della pubblica sicurezza non mancherà di far conoscere anche a codesta associazione le specifiche disposizioni che saranno impartite alle Questure in proposito.[/color]

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