Ciao Simone,
La disciplina delle feste che si possono effettuare all’interno degli stabilimenti balneari è stata, di recente, disciplinata dall’art 54, comma 2 quinquies della legge 120/2010 , con la previsione che i titolari o gestori di detti stabilimenti, muniti di titolo che li abilita a gestire lo stabilimento balneare ed a somministrare alimenti e bevande (art 86, comma 1, del TULPS, approvato con RD 773/1931) ed a somministrare alimenti e bevande nell’ambito di enti collettivi e circoli privati (art 86, comma 2, TULPS), “sono autorizzati a svolgere, nelle ore pomeridiane, particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore17,00 e non oltre le 20,00”.
Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui sopra, non è richiesta l’agibilità di cui all’art 80 del TULPS. (il perché di questa disposizione non riesco poi proprio a capirla);
Sono state fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 agosto 2010 (data di entrata in vigore della normativa ) con protrazione anche in ore serali e notturne.
Ora, dato per scontato che così come succede per quasi tutte le leggi italiane, anche in questa non si capisce un tubo, ti sarei grato se ancora una volta potessi chiarirmi i seguenti dubbi:
1.Viene stabilito che le uniche bevande somministrabili in detti intrattenimenti, sono quelle alcoliche e, cioè, quelle con percentuale di alcol non superiore al 21% del volume : quindi anche la birra?
2.L’intrattenimento deve essere riservato soltanto alla clientela dello stabilimento balneare o può essere aperto ad un pubblico indifferenziato?
3. Se lo stabilimento balenare non è abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande, per effettuare l’iniziativa danzante è necessario che richieda ed ottenga un’ autorizzazione temporanea per somministrare alimenti e bevande alcoliche ed, al tempo stesso, presenti una DIA op SCIA per l’intrattenimento?.
4.Oltre le ore 20 è possibile svolgere intrattenimenti musicali e/o danzanti qualora il gestore titolare richieda ed ottenga le previste licenze – art. 68 ed 80 del T.U.L.P.S.?
5.Il gestore già autorizzato a tenere trattenimenti danzanti ai sensi degli artt. 68 e 80 tulps, nella scorsa stagione estiva, può riattivare l’attività medesima con una semplice dichiarazione di prosecuzione di attività? Altrimenti che cosa dovrebbe fare/presentare per la prossima stagione?
Ti ringrazio infinitamente e ti invio tanti saluti.
[color=red]PREMESSA, la norma contiene una disciplina di "AUTORIZZAZIONE GENERALE" nei casi indicati ma non esclude la possibilità di richiedere altre autorizzazioni o titoli abilitativi per lo svolgimento con modalità diverse.
La norma è un po' di favore ma molto CONTRO, intendendo limitare le attività "pericolose" per contenuti ed orari.
Vedi a tal proposito
http://www.edkeditore.it/edk/webimg.nsf/Immagini/524D8AE15063F3F5C12577B600547300/$FILE/PLCOM_35-2010_Q1.html
http://www.confesercenti.imperia.it/public/varie/somministrazione_alcolici.pdf
[/color]
1.Viene stabilito che le uniche bevande somministrabili in detti intrattenimenti, sono quelle alcoliche e, cioè, quelle con percentuale di alcol non superiore al 21% del volume : quindi anche la birra?[color=red]Direi di sì[/color]
2.L’intrattenimento deve essere riservato soltanto alla clientela dello stabilimento balneare o può essere aperto ad un pubblico indifferenziato?[color=red]Chiunque può accedere[/color]
3. Se lo stabilimento balenare non è abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande, per effettuare l’iniziativa danzante è necessario che richieda ed ottenga un’ autorizzazione temporanea per somministrare alimenti e bevande alcoliche ed, al tempo stesso, presenti una DIA op SCIA per l’intrattenimento?.
[color=red]Sì, ma nei soli casi in cui ciò sia possibile (eventi pubblici, sagre, feste ecc...)[/color]
4.Oltre le ore 20 è possibile svolgere intrattenimenti musicali e/o danzanti qualora il gestore titolare richieda ed ottenga le previste licenze – art. 68 ed 80 del T.U.L.P.S.?
[color=red]A mio avviso sì ma solo se (CASO RARO) lo consente la concessione demaniale[/color]
5.Il gestore già autorizzato a tenere trattenimenti danzanti ai sensi degli artt. 68 e 80 tulps, nella scorsa stagione estiva, può riattivare l’attività medesima con una semplice dichiarazione di prosecuzione di attività?
[color=red]Secondo me no. L'art. 68 vale per il periodo considerato. L'anno dopo è nuova licenza[/color]
Altrimenti che cosa dovrebbe fare/presentare per la prossima stagione?[color=red]O usare della facoltà concessa dalla norma o chiedere nuovo art. 68[/color]
Ti ringrazio infinitamente e ti invio tanti saluti.