Data: 2013-02-01 08:31:27

SOMMINISTRAZIONE ALL'INTYERNO DI ESERCIZIO DI VICINATO

Buongiorno, nel Comune in cui opero vi è un esercizio di vicinato (riventita di pane e pasticceria) che, all'interno, svolge attività da "bar" (caffè, capuccini cioccolate) con servizio assistito con tavolini, stoviglie in ceramica e macchina del caffè espresso.
Circa un mese fa è statoelevato verbale ai sensi della L.R. 15/2012 e intimato al responsabile di porre fine all'attività si somministrazione.
Da un successivo controllo è emerso che l'attività di somministrazione è ancora in atto. Si richiede pertanto se un ulteriore verbale potrebbe porre in essere anche una sanzione accessoria di sospensione o chiusura dell'attività
Grazie

riferimento id:10371

Data: 2013-02-01 14:30:14

Re:SOMMINISTRAZIONE ALL'INTYERNO DI ESERCIZIO DI VICINATO


Buongiorno, nel Comune in cui opero vi è un esercizio di vicinato (riventita di pane e pasticceria) che, all'interno, svolge attività da "bar" (caffè, capuccini cioccolate) con servizio assistito con tavolini, stoviglie in ceramica e macchina del caffè espresso.
Circa un mese fa è statoelevato verbale ai sensi della L.R. 15/2012 e intimato al responsabile di porre fine all'attività si somministrazione.
Da un successivo controllo è emerso che l'attività di somministrazione è ancora in atto. Si richiede pertanto se un ulteriore verbale potrebbe porre in essere anche una sanzione accessoria di sospensione o chiusura dell'attività
Grazie
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L'articolo 21, legge regionale 38/2006 (come modificata, da ultimo, dalla l.r. 15/2012), prescrive:
1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. Nel caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 2.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente alla media nazionale verificatasi nei due anni precedenti. Entro il 1° dicembre di ogni biennio, la Giunta regionale fissa, seguendo tali criteri, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all'articolo 180 del r.d. 635/1940, relativamente alle attività di cui all'articolo 2. [b]Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931. [/b]


La violazione contestata rientra nella fattispecie di cui al comma 1: quindi si applicano le disposizioni degli articoli 17ter e 17 quater del TULPS, che prescrivono:

Art. 17-ter

Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al Questore.
Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
[b]Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.[/b] Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.
Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.


Art. 17-quater

Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17- ter.


Per cui, già dopo l'accertamento della prima violazione, era possibile applicare la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività effettuata senza la prescritta autorizzazione. Sicuramente tale sanzione è applicabile a seguito dell'ulteriore accertamento

riferimento id:10371

Data: 2013-02-05 08:03:06

Re:SOMMINISTRAZIONE ALL'INTYERNO DI ESERCIZIO DI VICINATO

Grazie, provvederemo ihn merito
Un ultimo dubbio, la cessazione dell'attività si intende dell'attività nel suo complesso (rivendita e somministrazione) o solo quella di somministrazione esercitata senza autorizzazione?

riferimento id:10371

Data: 2013-02-05 09:52:12

Re:SOMMINISTRAZIONE ALL'INTYERNO DI ESERCIZIO DI VICINATO


Grazie, provvederemo ihn merito
Un ultimo dubbio, la cessazione dell'attività si intende dell'attività nel suo complesso (rivendita e somministrazione) o solo quella di somministrazione esercitata senza autorizzazione?
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Ovviamente solo quella di somministrazione esercitata abusivamente.

riferimento id:10371

Data: 2013-02-12 10:17:53

Re:SOMMINISTRAZIONE ALL'INTYERNO DI ESERCIZIO DI VICINATO

Grazie molte, abbiamo fatto così

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