Data: 2013-02-01 07:43:28

attività di agriturismo in comuni diversi

Una società agricola con sede nel nostro comune che esercita già l'attività di agriturismo nello stesso comune vorrebbe aggiungere delle unità abitative (prima adibite a cav) con annesso terreno che sono poste in un altro comune (diversa provincia). Deve presentare scia di variazione solo nel nostro comune e poi io invierò per conoscenza la pratica al suap dell'altro comune.

riferimento id:10368

Data: 2013-02-01 12:39:33

Re:attività di agriturismo in comuni diversi

Solo una SCIA nel comune dove ha la sede. Poi, se vuoi, manderai per conoscenza la pratica al SUAP del comune limitrofo.

Avevo già dato una risposta nel forum che riporto integralmente:
[i]L’agriturismo viene esercitato in funzione delle UTE. La legge dispone che nel caso in cui un'impresa agricola sia costituita da più aziende o da più unità tecniche economiche (UTE), le disposizioni della stessa legge si applicano a ciascuna azienda o a ciascuna UTE.
Quindi la regola è una SCIA per ogni UTE (vedi anche art. 8, comma 3 della legge 30/2003). Se la UTE si estende su due o più ambiti comunali allora si presenta la SCIA presso il comune dove la UTE trova formalmente sede. Su ARTEA il dato è ricavabile e dovrebbe coincidere con il “centro aziendale”. L’imprenditore lo sa.
L’UTE è individuata dall’uso "comune" della forza lavoro (manodopera aziendale) e dei mezzi di produzione (fabbricati, macchinari e terreni). Si è in presenza di un’unica UTE anche se i terreni fossero ubicati in Regioni diverse se questi sono gestiti in maniera unitaria e tramite l’uso "comune" della forza lavoro.
Per quello che riguarda ARTEA è da tener presente che per ogni UTE  potrà essere presente una sola UPI collegata. Per strutture agrituristiche organizzate su più fabbricati (anche localizzati in comuni diversi, ma comunque appartenenti alla stessa UTE) nella pagina della UPI oltre all’indirizzo della struttura principale o di riferimento già presente, è possibile inserire nel campo “osservazioni” gli altri indirizzi, come eventualmente risulta dalla SCIA.
[/i]

Aggiungo ora:
Confronta anche la legge 30/2003, art. 7, comma 3, lett. c).
3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:
c) le strutture edilizie presenti nell’UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l’attività agricola.

Da notare che l’art. 8, comma 3 della legge 30/2003, nel frattempo è cambiato e si limita ad affermare:
[i]La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). L’attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA[/i]
Prima della modifica affermava:
[i]La DIA e le variazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono presentate al comune nel cui territorio è situata l’UTE in cui si svolge l’attività agrituristica, tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP). L’attività può essere avviata dalla data di presentazione della DIA
[/i]
Anche se l’art. 8, comma 3 è meno chiaro nel significato di cui trattiamo, tutte le altre considerazioni restano. Confermo quanto espresso.

riferimento id:10368

Data: 2015-09-30 11:57:56

Re:attività di agriturismo in comuni diversi

Riporto in vita questo topic perchè ho una domanda proprio sull'argomento.

Andando a leggere l'articolo 8, nuovamente modificato, leggo questo:

Art. 8 - Esercizio dell’ attività agrituristica
3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8,
sono presentate allo sportello unico per le attività
produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è
situata l'UTE. (66)

la nota 66 riporta:
66. Comma così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014,
n. 4, art. 3.


Il fatto di inviare la SCIA al solo comune dove è presente l'UTE ci porta qualche problema con aziende agricole con unità produttive su più comuni:
- il comune senza UTE si ritrova un agriturismo del quale non solo non ha controllato niente, ma non ha nemmeno notizia della sua esistenza (a meno che io, per gentilezza, non gli invii una copia della SCIA)
- al momento della certificazione su Artea, mi ritrovo a certificare delle unità produttive di altri comuni dei quali non ho conoscenza.

E' corretto così?

riferimento id:10368

Data: 2015-09-30 13:43:44

Re:attività di agriturismo in comuni diversi

Il problema che sollevi c’è sempre stato. La legge nella versione attuale continua disponendo:

[i]5. Il comune nel cui territorio è situata l’UTE in cui si svolge l’attività agrituristica effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA[/i]

Successivamente, però, allorquando parla dei controlli dispone (art. 23)
[i]I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale.[/i]

Per adesso occorre cooperazione fra comuni competenti per la SCIA e comuni competenti per territorio per quello che riguarda i controlli periodici ed eventuali. Meno male che c’è certezza su chi fa i controlli sulla SCIA.

Il regolamento regionale demanda a delibera di giunta regionale la disciplina sui controlli (art. 30-sexies)
[i]1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 6 della legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, definisce apposite linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo annuale che i comuni e le province devono effettuare sull’osservanza della legge[/i]

Aspettiamo e vediamo che cosà indicherà la Giunta.

riferimento id:10368

Data: 2016-05-04 08:28:44

Re:attività di agriturismo in comuni diversi

Per coloro che sono interessati all'argomento, segnaliamo il seminario "[color=red][size=14pt][b]Agriturismo, fattorie didattiche e attività sociali e di servizio[/b][/size][/color]", svolto recentemente dalla Omniavis, riguardante:
- L.R. 30/2003 e DPGR 46R/2004;
- Agriturismo;
- Fattorie didattiche;
- Attività sociali e di servizio;
-Vendita diretta imprenditore agricolo
- Apicoltura

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Per informazioni 055/6236286 o info@omniavis.it

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