IL PRODUTTORE AGRICOLO PUO' SVOLGERE LA VENDITA IN FORMA ITINERANTE DEI PROPRI PRODOTTI SENZA PRESENTARE DIA NEI MERCATI E FIERE ANCHE FUORI REGIONE.
riferimento id:10367Deve presentare comunicazione nel comune dove ha sede l'azienda di produzione, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 18/05/2001 n. 228.
Di recente detto articolo è stato modificato dal D.L. 5/2012, conv. in L. 35/2012, ove è stato stabilito che l'attività di vendita può essere esercitata dalla data in cui è stata inviata la comunicazione (prima si doveva attendere 30 giorni).
La L.R. 07/02/2005 n. 28 (codice del commercio) fa carico ai Comuni di riservare agli imprenditori agricoli professionali posteggi nei mercati e nelle fiere (art. 38, 1°c. lett. b); se detti posteggi sono assegnati in concessione agli imprenditori agricoli sarà necessario osservare le ordinarie regole per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio (art. 32 e 34 del codice), se invece detti posteggi sono assegnati in via temporanea ed occasionale (la c.d spunta) il titolo abilitativo idoneo a far maturare la presenza, sarà la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 4 D.lgs 228 cit.