Data: 2013-02-01 00:30:01

Artigianale commerciale somministrazione lr/1 /2005

Caro Simone sono nuovamente a porti un quesito purtroppo. credo di libera interpretazione soggettiva, il quesito è il 35% da destinare a commercio.
Ho un fondo destinazione d'uso artigianale, dove svolgo somm non assistita, se destino i 30 mq a commercio come da legge, di conseguenza secondo me diventando commerciale sotto tutti gli aspetti, posso fare somm assistita, il suap mi dice che è incompatibile, che posso solo venderci materiale. esiste una circolare di chiarimento in merito o ho ragione io? ti ringrazio sin d'ora per la tua risposta.

riferimento id:10365

Data: 2013-02-02 06:37:49

Re:Artigianale commerciale somministrazione lr/1 /2005


Caro Simone sono nuovamente a porti un quesito purtroppo. credo di libera interpretazione soggettiva, il quesito è il 35% da destinare a commercio.
Ho un fondo destinazione d'uso artigianale, dove svolgo somm non assistita, se destino i 30 mq a commercio come da legge, di conseguenza secondo me diventando commerciale sotto tutti gli aspetti, posso fare somm assistita, il suap mi dice che è incompatibile, che posso solo venderci materiale. esiste una circolare di chiarimento in merito o ho ragione io? ti ringrazio sin d'ora per la tua risposta.
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La legge regionale 1/2005 contiene una disposizione (già prevista nella previgente normativa) assai moderna, lungimirante e volta a consentire l'utilizzo per attività accessorie di immobili con destinazione principale specifica.
La norma mi consente di destinare una parte non superiore ai 30% o al 35% della SUL (la cifra minore fra le due) ad un USO DIVERSO DA QUELLO di destinazione d'uso dell'immobile. E mi consente di farlo:
1) senza fare cambio di destinazione d'uso (quindi anche senza oneri relativi)
2) senza fare pratiche amministrative (nemmeno di comunicazione)
3) senza vincoli di incompatibilità (non si esclude di poter fare un commerciale in un artigianale, un industriale in un direzionale, un residenziale in un commerciale ecc.....)

E' di tutta evidenza che se hai un FONDO ARTIGIANALE ed intendi usarlo per 30 mq a commerciale lì tu ci possa fare OGNI TIPO DI ATTIVITA' COMMERCIALE, compresa la somministrazione (vera e propria) o quella non assistita (che rappresentano una particolare modalità di svolgimento dell'attività commerciale).

A mio avviso NON VI SONO DUBBI.

E' vero che le norme sono soggette a libera interpretazione .... ma poi vi sono i giudici amministrativi di primo grado e il Consiglio di Stato. Spero tu non ne abbia bisogno ma potrai valutare, in caso di "opposizione" NON DEL SUAP (che ovviamente non potrà intervenire perchè nulla avrai da chiedere) ma della Polizia Locale e dell'Ufficio tecnico, la possibilità di un ricorso con relativa richiesta risarcitoria.

Come detto spero non ve ne sia bisogno!



*****************

Toscana

L.R. 3-1-2005 n. 1
Norme per il governo del territorio.
Pubblicata nel B.U. Toscana 12 gennaio 2005, n. 2, parte prima.
Art. 59
Mutamenti della destinazione d'uso.

1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 e comma 3, lettere c) ed e), sono comunque considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:

a) residenziale;

b) industriale e artigianale;

c) commerciale;

d) turistico-ricettiva;

e) direzionale;

f) di servizio;

g) commerciale all'ingrosso e depositi;

h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi.

3. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge quella risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 58, ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore della disciplina stessa.

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Data: 2013-02-02 06:54:26

Re:Artigianale commerciale somministrazione lr/1 /2005

Approfondimenti sul tema:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36161
http://www.dsg.univr.it/documenti/Iniziativa/dall/dall453499.pdf
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/amministrativo/rassegnaDiGiurisprudenza/2011/10/possibili-varianti-del-mutamento-della-destinazione-d-uso-degli-immobili-.html
http://www.confediliziafirenze.it/sentenze_visualizza.php?id=75

Ecco alcune sentenze sul tema o su aspetti collegati:

Non può essere consentita alcuna limitazione del diritto di proprietà dei singoli condomini se non in forza di espressa previsione ed analitica specificazione dei limiti che si intendono porre. Conseguentemente l'attività di affittacamere non è preclusa da una norma contenuta nel regolamento di condominio secondo la quale "è fatto divieto di destinare gli appartamenti ad uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato", anche perchè siffatta attività non implica il mutamento della destinazione d'uso per civile abitazione.
App. Roma, 19-12-2012

I divieti e le limitazioni di destinazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, come i vincoli di una determinata destinazione ed il divieto di mutare la originaria destinazione, posti con il regolamento condominiale predisposto dall'originario proprietario ed accettati con l'atto d'acquisto, devono risultare da una volontà chiaramente ed espressamente manifestata nell'atto o da una volontà desumibile, comunque, in modo non equivoco dall'atto stesso, e non è certamente sufficiente, a tal fine, la semplice indicazione di una determinata attuale destinazione delle unità immobiliari medesime, trattandosi di una volontà diretta a restringere facoltà normalmente inerenti alla proprietà esclusiva da parte dei singoli condomini. I divieti e le limitazioni di cui sopra possono essere formulati nel regolamento sia mediante la elencazione delle attività vietate (in tal caso, al fine di stabilire se una determinata destinazione sia vietata o limitata, basterà verificare se la destinazione stessa sia inclusa nell'elenco) sia mediante riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare (in questo secondo caso, naturalmente, al fine suddetto, è necessario accertare la idoneità in concreto della destinazione contestata a produrre gli inconvenienti che si vollero evitare) (Cass. n. 1560 del 1995; Cass. n. 9564 del 1997; Cass. n. 10523 del 2003; Cass. n. 23 del 2004; Cass. n. 3002 del 2010). Nell'esaminare, dunque, se il regolamento condominiale ponga o no limiti o divieti ad una determinata utilizzazione di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, il giudice del merito deve muovere dal tenore letterale delle singole clausole regolamentari, che vanno interpretate in senso restrittivo, stante la incidenza del divieto da quelle clausole previsto sul diritto di proprietà esclusiva del singolo condomino. Deve altresì esaminare le dette clausole al fine di accertare se le stesse, o esplicitamente, e cioè mediante indicazione delle attività vietate, ovvero indirettamente, ovvero mediante la individuazione delle finalità perseguite con il divieto, vietino o no una determinata attività o, come nel caso di specie, il mutamento di destinazione dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva.
Cass. civ. Sez. II, 21-09-2012, n. 16119


Il cambio di destinazione d'uso, in mancanza di opere consistenti ed evidenti, non implica necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale e, come tale, non richiede il rilascio di concessione edilizia qualora non sconvolga l'assetto dell'area in cui l'intervento edilizio ricade e non comporti aumento del carico urbanistico (Conferma della sentenza del T.a.r. Friuli-Venezia-Giulia, Trieste, n. 616/1999).
Cons. Stato Sez. V, 17-09-2012, n. 4914


Anche se il mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere non necessita di un titolo edilizio, non possono ritenersi liberalizzati tutti i cambiamenti di destinazione qualora si pongano in manifesto contrasto con i vigenti assetti urbanistici di zona.
T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 15-06-2012, n. 843

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