salve ho dei quesiti da porre riguardo il commercio on line di auto:alcuni dicono codice attivita 479110 relativo a qualsivoglia commercio on line ,altri 501001,inoltre la sede legale dell'attivita' deve coincidere con la residenza o potrei metterla anche a casa dei miei genitori che abitano in un altro comune (cosa che mi e'stata negata del suap obbligandomi a farlo a casa mia!),poi asseriscono che dovrei pagare la tassa rifiuti perche'e'una ditta nonostante tutto.
sul deposito non si sono espressi ma temo che eventualmente lo facciano ma io non ho nessun deposito perche'comprerei la vettura e la rivenderei senza neanche vederla.
inoltre il commercialista mi ha detto che non farei parte dei ctb minimi perche se compro un auto a 35000 euro e la rivendo a 36000 anche se ho generato solo 1000 euro di guadagno la fattura e'pur sempre oltre i 30000.
grazie a chi potra' rispondermi.
salve ho dei quesiti da porre riguardo il commercio on line di auto:alcuni dicono codice attivita 479110 relativo a qualsivoglia commercio on line ,altri 501001
[color=red]Io suggerisco di indicare entrambi i codici, in quanto entrambi attinenti.
Vedi anche: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8770.0
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,inoltre la sede legale dell'attivita' deve coincidere con la residenza o potrei metterla anche a casa dei miei genitori che abitano in un altro comune (cosa che mi e'stata negata del suap obbligandomi a farlo a casa mia!),
[color=red]La sede legale è ELETTIVA e lei la può mettere dove crede. Addirittura si ritiene che possa coincidere con una casella postale, figuriamoci con una residenza di terzi.
Può senz'altro indicare la residenza dei genitori.[/color]
poi asseriscono che dovrei pagare la tassa rifiuti perche'e'una ditta nonostante tutto.
[color=red]No, lei commercia online e quindi SENZA UNA ATTIVITA? fisicamente identificata. Quindi non soggiace a tributi che presuppongono una presenza fisica.
Fra l'altro non è tenuto a presentare niente nel suo Comune di residenza potendo Lei scegliere un qualsiasi comune italiano.
Le norme in questione sono state recentemente modificate e le consentono questa possibilità.
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sul deposito non si sono espressi ma temo che eventualmente lo facciano ma io non ho nessun deposito perche'comprerei la vettura e la rivenderei senza neanche vederla.
[color=red]Lei non è tenuto ad avere alcun deposito fisico.
Rinvio di nuovo a questi quesiti: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8770.msg17318;topicseen#msg17318
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inoltre il commercialista mi ha detto che non farei parte dei ctb minimi perche se compro un auto a 35000 euro e la rivendo a 36000 anche se ho generato solo 1000 euro di guadagno la fattura e'pur sempre oltre i 30000.
[color=red]Sul punto si rimetta alle indicazioni del suo commercialista. [/color]
grazie a chi potra' rispondermi.
quindi la scia devo presentarla al mio comune indicando l'indirizzo dei miei genitori come sede legale o la presento nel comune dove loro abitano?inoltre se loro mi obbligano al deposito alla tassa rifiuti posso impugnare queste loro prese di posizione infondate?tra l'altro in concomitanza di un attivita'del genere con un lavoro dipendente i contributi inps vanno ragguagliati in rapporto del fatturato dell e-commerce o bastano quelli versati da un rapporto full time a tempo indeterminato.grazie ci vorrebbe un consulente gentile e preparato come lei dalle mie parti vista la non chiarezza di questi temi da parte di molti.
riferimento id:10340
quindi la scia devo presentarla al mio comune indicando l'indirizzo dei miei genitori come sede legale o la presento nel comune dove loro abitano?inoltre se loro mi obbligano al deposito alla tassa rifiuti posso impugnare queste loro prese di posizione infondate?tra l'altro in concomitanza di un attivita'del genere con un lavoro dipendente i contributi inps vanno ragguagliati in rapporto del fatturato dell e-commerce o bastano quelli versati da un rapporto full time a tempo indeterminato.grazie ci vorrebbe un consulente gentile e preparato come lei dalle mie parti vista la non chiarezza di questi temi da parte di molti.
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quindi la scia devo presentarla al mio comune indicando l'indirizzo dei miei genitori come sede legale o la presento nel comune dove loro abitano?
[color=red]Come dicevo puoi presentarll tuo ne, in quello dei genitori o in uno degli altri 8100 comuni italiani a scelta.
NON ESISTE più limite territoriale.
Se il tuo Comune ti fa problemi ... scegline un altro![/color]
inoltre se loro mi obbligano al deposito alla tassa rifiuti posso impugnare queste loro prese di posizione infondate?
[color=red]Certo, occorre capire se sono infondate o meno, come è scritto il regolamento e quali sono gli atti di accertamento.
Ma puoi senza dubbio impugnare valutando costi e benefici[/color]
tra l'altro in concomitanza di un attivita'del genere con un lavoro dipendente i contributi inps vanno ragguagliati in rapporto del fatturato dell e-commerce o bastano quelli versati da un rapporto full time a tempo indeterminato.grazie ci vorrebbe un consulente gentile e preparato come lei dalle mie parti vista la non chiarezza di questi temi da parte di molti.
[color=red]Per la parte contributiva non so consigliarti. Chiama un consulente del lavoro.
Per il resto usa questo frum quando vuoi. Internet ci consente di approfondire questi temi anche senza essere in zona!!!!!!!!!!!
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bene,tutto questo dopo o prima apertura partita iva e incartamenti cciaa oppure anche dopo ,inoltre alla cessazione dell'attivita' c'e' anche la scia di cessazione.
gentilissimo grazie
bene,tutto questo dopo o prima apertura partita iva e incartamenti cciaa oppure anche dopo ,inoltre alla cessazione dell'attivita' c'e' anche la scia di cessazione.
gentilissimo grazie
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I passaggi che suggerisco sono:
1) SCIA al Comune per avvio attività
2) iscrizione in CCIAA (con apertura partita iva ecc...)
quindi prima la scia in comune cosicche' questo mi fa storie sono in tempo a farla in un altro comune che storie non ne fara' e poi ccia,in un altro comune ci va per forza un indirizzo fisico quindi dove c''e'un immobile in affitto o di proprieta' naturalmente'
Nella scia di cose usate c'e'una casella dove richiede l'ubicazione o deposito della merce o dove si intende venderla ma vale il discorso fatto della scia attivita' ovvero commecio on line=no deposito?grazie
quindi prima la scia in comune cosicche' questo mi fa storie sono in tempo a farla in un altro comune che storie non ne fara' e poi ccia,in un altro comune ci va per forza un indirizzo fisico quindi dove c''e'un immobile in affitto o di proprieta' naturalmente'
Nella scia di cose usate c'e'una casella dove richiede l'ubicazione o deposito della merce o dove si intende venderla ma vale il discorso fatto della scia attivita' ovvero commecio on line=no deposito?grazie
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I modelli sono standard e strutturati per attività IN LOCO. In caso di online NON OCCORRE indicare deposito.
Grande dott chiarelli magari fosse in Piemonte con la sua professionalità sarebbe apprezzatissimo
riferimento id:10340
bene,tutto questo dopo o prima apertura partita iva e incartamenti cciaa oppure anche dopo ,inoltre alla cessazione dell'attivita' c'e' anche la scia di cessazione.
gentilissimo grazie
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I passaggi che suggerisco sono:
1) SCIA al Comune per avvio attività
2) iscrizione in CCIAA (con apertura partita iva ecc...)
[/quote]dalla scia al comune all iscrizione alla ccia c'e' una scadenza o posso farlo pure dopo un po di mesi?
dalla scia al comune all iscrizione alla ccia c'e' una scadenza o posso farlo pure dopo un po di mesi?
[color=red]Ecco la tempistica:
1) la scia al Comune va presentata PRIMA di iniziare l'attività (al limite il giorno stesso). Chiamiamo T0
2) una volta presentata la SCIA l'attività può essere iniziata QUANDO SI VUOLE (subito, dopo X giorni, mai). Facciamo l'esempio che l'attività parta T15, dopo 15 giorni
3) dal T15, data di avvio effettivo dell'attività vi sono 30 giorni per iscriversi in CCIAA pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie
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Quindi se uno fa la sciA poi può anche decidere di non fare più impresa senza comunicare nulla di nuovo al comune
riferimento id:10340
Quindi se uno fa la sciA poi può anche decidere di non fare più impresa senza comunicare nulla di nuovo al comune
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Sì, la SCIA (come l'autorizzazione) è un TITOLO ABILITATIVO.
Consente di avviare una attività ma NON OBBLIGA A FARLO e quindi, teoricamente, uno potrebbe presentare scia e MAI FARE l'attività autocertificata. In generale non vi è nemmeno un termine di DECADENZA (che invece è generalmente previsto per chi avvia una attività e la sospende).
quindi se presento una SCIA DI VICINATO posso decidere anche dopo 5 anni di iniziare l'attività senza ulteriori comunicazioni (anche se consiglio sempre agli utenti di fare una comunicazione onde evitare inutili confusioni!).
Ecco perchè gli ARCHIVI COMUNALI non sonho mai attendibili e l'unico archivio "teoricamente" attendibile è quello CCIAA (registro imprese e REA) dove l'impresa si iscrive quando EFFETTIVAMENTE è attiva (o se anche inattiva si iscrive a tale titolo).
novita odierna del suap:obbligatoriamente il sito internet citato in scia non deve essere pubblico ma proprio,io ho detto alla signora che tutti quelli che vendono su subito o ebay come fanno?inoltre i registri vanno vidimati da loro e non autovidimazione ma questo e'secondario,cio'che mi indispone e'il fatto del sito internet
riferimento id:10340Qualcuno sa rispondermi riguardo al sito?
riferimento id:10340
novita odierna del suap:obbligatoriamente il sito internet citato in scia non deve essere pubblico ma proprio,io ho detto alla signora che tutti quelli che vendono su subito o ebay come fanno?inoltre i registri vanno vidimati da loro e non autovidimazione ma questo e'secondario,cio'che mi indispone e'il fatto del sito internet
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Che vuol dire che un sito non deve essere pubblico?
NON HA SENSO LOGICO NE' GIURIDICO.
Infatti! Dicono che il sito deve essere creato da me e indicare p IVA e iscrizione ccia perché in caso di controlli ci sono sanzioni.ebay o un sito simile quindi pibblico non va bene perché non è il signor ebay che vende ma io quindi in scia va indicato il mio sito tutto ciò lo trovo assurdo
riferimento id:10340articolo 35 – comma 1 – del D.P.R. n. 633/72 secondo questa legge si dovrebbe indicare il numero di p iva sul proprio sito web
riferimento id:10340
articolo 35 – comma 1 – del D.P.R. n. 633/72 secondo questa legge si dovrebbe indicare il numero di p iva sul proprio sito web
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Certo, ma che c'entra!!!
Se uno ha un sito ci deve pubblicare la partita iva. Se non ce l'ha NO!!!!
Certo che si possono usare intermediari per la vendita (es. ebay) dove occorrerà, in ogni singola offerta o nella pagina del venditore, indicare la partita iva.
Ma nessuna norma prevede che si debba avere un sito internet.
******************
D.P.R. 26-10-1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
Art. 35 Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività. (324) (331)
[1] I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate . L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni,[color=red] nella home-page dell'eventuale sito web[/color] e in ogni altro documento ove richiesto.
l'impiegata del suap dice di mettere un proprio sito internet e non uno pubblico nella scia,secondo me sta dicendo inesattezze perche' non sta scritto da nessuna parte vero dottore? inoltre aprendo una posizione con codice ateco 479110 e 501001 posso vendere vetture sia al privato che ad un altro commerciante con partita iva? vale il discorso ingrosso -dettaglio oppure non c'entra nulla?
riferimento id:10340
l'impiegata del suap dice di mettere un proprio sito internet e non uno pubblico nella scia,secondo me sta dicendo inesattezze perche' non sta scritto da nessuna parte vero dottore? inoltre aprendo una posizione con codice ateco 479110 e 501001 posso vendere vetture sia al privato che ad un altro commerciante con partita iva? vale il discorso ingrosso -dettaglio oppure non c'entra nulla?
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Già nel 2000 il MINISTERO ha chiarito che ingrosso-dettaglio si può fare anche ONLINE con alcune regole
Ministero Industria Commercio e Artigianato - Circolare n. 3487/C del 01.06.2000
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico
La presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina applicabile all'attività di vendita tramite mezzo elettronico, denominata "commercio elettronico", nei limiti e per gli effetti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di "commercio elettronico" sono assai più articolati, come risulta dalla definizione data nella comunicazione della Commissione UE "un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico", in base alla quale per tale deve intendersi lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione online di contenuti digitali; l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni".
Ciò premesso e restringendo il campo della presente circolare alla parte di "commercio elettronico" inteso come attività di vendita di beni, si fa presente quanto segue.
Il predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al commercio elettronico solo nell'art. 21.
Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al Ministero dell'industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio elettronico nella sua ampia accezione.
A tal fine la norma prevede, infatti, che l'amministrazione sviluppi azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne d'informazione ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità atte
a garantire l'affidabilità degli operatori al fine di migliorare la competitività complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medi.
Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e la garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero può stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.
L'articolo su citato contiene una serie di principi correlati alle esigenze di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per via telematica, anche alla luce delle recenti posizioni assunte dall'Unione Europea che prevedono di facilitare l'accesso degli operatori (soprattutto se piccole e medie imprese) alle potenzialità offerte dal commercio elettronico.
Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il commercio elettronico e la necessità di fornire precisazioni al fine di garantire un'uniforme applicazione sul territorio, si forniscono gli elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto n. 114, applicabili alla forma di esercizio dell'attività commerciale in discorso.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto "l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento al seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare".
L'art. 4, comma 1, denomina quale commercio all'ingrosso "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso e al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande ( ... ) e dispone che detta attività "può assumere la forma di commercio interno, di importazione e di esportazione" (cfr. lettera a).
Il medesimo articolo denomina, altresì, quale commercio al dettaglio "Fattività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale" (cfr. lettera b).
Al fini dell'attività commerciale, pertanto, la disciplina individua due tipologie di attività, all'ingrosso e al dettaglio, quali definite dal predetto art. 4, comma 1, lettere a) e b).
L'attività di commercio al dettaglio rivolta, al consumatore finale può essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o mediante le forme speciali di, vendita indicate all'art. 4, comma 1, lettera h).
Per forme speciali di vendita s'intendono, a norma del predetto art. 4, comma 1, le "vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi" (cfr. punto I); la "vendita per mezzo di apparecchi autornatici" (cfr. punto 2); la "vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione" e le "vendite presso il domicilio di consumatori" (cfr. punto 4).
Il punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica, pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata "tramite altri sistemi di comunicazione".
Al riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell'art. 18 del predetto decreto n. 114.
Di conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 18:
l'attività in discorso è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di società, la sede legale (cfr. comma I);
l'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dei comune (cfr. comma I);
nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5 del decreto n. 114, nonché il settore merceologico di attività (cfr. comma I);
nel caso di attività relativa al settore merceologico alimentare, il soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'art. 5. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico;
in caso di società si richiama l'attenzione sul comma 6 dei predetto art. 5 il quale dispone che il "possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale";
è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta (cfr. comma 2);
è consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr. comma 2);
fino alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti dal citato art. 18 possono essere forniti con una comunicazione in forma libera.
Va evidenziato, altresì, che le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 1, del decreto n. 114 [4].
Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l'art. 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli operatori che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.
Per quel che concerne la vendita all'ingrosso, infatti, il grossista è tenuto unicamente a dichiarare, al momento dell'iscrizione al registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali, nonché quelli professionali, di cui all'art. 5 del decreto, qualora venda prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
Va rilevato, altresì, che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo che svolgono attività economica concernente l'acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita.
Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività, a cominciare dall'obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla camera di commercio e all'apertura della partita I.V.A.
Va rilevato, altresì, che l'art. 4, nel definire le figure del dettagliante e del grossista, evidenzia il carattere di professionalità nell'organizzazione e conduzione dell'attività: restano, pertanto, escluse dall'applicazione del decreto le attività esercitate in maniera meramente occasionale, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella legislazione fiscale.
Tutto ciò premesso, in caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, la scrivente, relativamente al divieto di cui all'art. 26, comma 2, precisa quanto segue.
L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.
Si conclude richiamando l'attenzione sugli aspetti riguardanti il contenuto del rapporto di vendita nella tipologia di attività in discorso e, nello specifico, sul rispetto degli obblighi di tutela del consumatore connessi al rapporto contrattuale a distanza.
Ai fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (cfr. art. 15, comma 7). Si applicano, altresì le intervenute disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante l'attuazione della direttiva n. 97/7CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Detti decreti, infatti, contengono specifiche disposizioni relative ai termini per l'esercizio del diritto di recesso e alle modalità dell'esercizio, ivi comprese spese e rimborsi; all'esecuzione del contratto; al pagamento mediante carta; agli aspetti sanzionatori, alle informazioni per il consumatore ed al foro competente per le controversie civili inderogabilmente stabilito nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Contengono, altresì, disposizioni atte a disciplinare il rapporto tra impresa e consumatori, nella fase sia precontrattuale che contrattuale, i cui aspetti salienti concernono:
Informazioni per il consumatore: nella presentazione dell'offerta devono essere fornite al consumatore informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento all'identità del fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene, del suo prezzo, delle spese di consegna, delle modalità di pagamento, del diritto di recesso;
Conferma scritta delle informazioni: prima o al momento dell'esecuzione del contatto, le informazioni sopra elencate vanno confermate per iscritto o, su richiesta dei consumatore, su altro supporto duraturo. In questa fase il consumatore ha diritto di ottenere informazioni sulle condizioni e sulle modalità del diritto di recesso, nonché sulle garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi di assistenza;
Modalità di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi: il diritto di recesso si esercita (entro il termine indicato dal decreto legislativo n. 185 del 1999) con una comunicazione scritta e il consumatore deve conservare l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui comunica o conferma l'esercizio del proprio diritto di recesso. Le sole spese dovute per l'esercizio di tale diritto sono quelle di restituzione del bene.
Il fornitore è tenuto, dal canto suo, a rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di corrispettivo per la vendita del bene;
Esecuzione del contratto: Il contratto concluso va eseguito entro trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione.
Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pregati di trasmettere la presente circolare a tutti i comuni della loro circoscrizione.
POLIZIA ANNONARIA:attività di commercio elettronico auto nuove ed usate.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=11063.new#new
Che confusione, su quel link nell ipotesi usato conto proprio menziona il possesso del deposito
riferimento id:10340
Che confusione, su quel link nell ipotesi usato conto proprio menziona il possesso del deposito
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Tieni conto che noi segnaliamo tutti gli approfondimenti utili per le varie questioni di interesse (anche quelli che NON CONDIVIDIAMO) così che i nostri utenti si facciano una idea chiara e a 360 gradi della questione.
Poi nelle risposte forniamo la nostra interpretazione!
A mio avviso NON serve alcun deposito.
dottore pero'non per fare luoghi comuni ma in italia ti fanno perdere la voglia di fare qualcosa tutte ste leggi ambigue che impongono :-[
riferimento id:10340dico questo anche perche' per me e' un passo importante visto che dovrei lasciare il mio lavoro dipendente e indeterminato per questa avventura
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dico questo anche perche' per me e' un passo importante visto che dovrei lasciare il mio lavoro dipendente e indeterminato per questa avventura
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CAPISCO! Ma al momento non posso fornire maggiori dettagli.
In altre occasioni avrei potuto consigliare la redazione di un PARERE MOTIVATO (a pagamento) che la Omniavis fornisce per situazioni complesse.
Ma non penso che in questo caso sia necessario. Qui si tratta di capire quale sarà l'atteggiamento del Comune che riceve la comunicazione.
In ogni caso: IN BOCCA AL LUPO
si certo era solo uno sfogo il mio ;) poi comunque c'e' la possibilita' di chiederlo in qualsiasi comune e siccome ognuno fa come gli pare trovero' quello piu'elastico sicuramente
riferimento id:10340Forse si sono convinti in comune delle mie ragioni riguardo al deposito. Se indico nessun deposito ma in realtà le ricovero nel mio box cosa si prefigura?
riferimento id:10340
Forse si sono convinti in comune delle mie ragioni riguardo al deposito. Se indico nessun deposito ma in realtà le ricovero nel mio box cosa si prefigura?
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Potrebbe essere contestato il mutamento di destinazione d'uso con relative sanzioni pecuniarie e obbligo di ripristino (cessazione dell'uso del box).
quindi se non si indica deposito le auto da me acquistate devono essere trasferite direttamente all'acquirente ,non posso farle transitare nel mio box?in realta' credo non se ne accorga nessuno pero' per legge non e'concesso?
riferimento id:10340
quindi se non si indica deposito le auto da me acquistate devono essere trasferite direttamente all'acquirente ,non posso farle transitare nel mio box?in realta' credo non se ne accorga nessuno pero' per legge non e'concesso?
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Ti confermo. Non se ne accorge nessuno MA NON POSSO dirti che è corretto!!!!
certo dottore,e' solo per capire veramente il meccanismo,certo che non e' consentito e lei giustamente me lo fa presente pero' vedo che in realta' qualcuno lo fa a suo rischio e pericolo
riferimento id:10340Circolare Aci: regole più trasparenti per le operazioni di esportazione veicoli
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20205.0
riesumo il vecchio topic per esporre un quesito: in scia non indicai nulla anche perche' poi nei fogli non c'era la sezione dove poter indicare un deposito,ora un conoscente mi darebbe in comodato d'uso un locale c/3 ,registrando il comodato d'uso del locale commerciale ( non so se regisrtrarlo a nome della ditta o a titolo personale) devo fare pure la scia ( che tra l'altro non disponeva di rigo per indicare deposito) o basta contratto comodato?( seppur questo sia necessario dato che me lo darebbe gratis).?
riferimento id:10340