Mi è stato chiesto di volere iniziare l'attività di onicotecnico e quindi quali sono le procedure da seguire e la relativa modulistica.
Ho effettuato una ricerca sul web per saperne di più su questa nuova attività ma ho trovato ben poco e piuttosto confuso in quanto è una categoria di attività emergente.
Io credo di poterla inserire nella categoria di attività di estetista ma ho trovato anche come sola attività artigiana.
Quindi sono qui a scrivere speranzoso che qualcuno mi possa aiutare in merito.
Grazie.
Il dibattito è aperto soprattutto in quelle Regioni dove manca una disciplina regionale specifica come nel Lazio.
La Toscana ad esempio è intervenuta in due occasioni.
Si ritiene da alcune parti che l’unica Regione che ufficialmente permette l’apertura dei centri senza la qualifica di Estetista è la regione Lazio, perché nel 2006 ha autorizzato il “Corso di 200 ore di ricostruzione artificiale delle unghie”. Ma la questione non è così univoca ed anzi porterebbe a doversi ritenere che l'attività in questione possa aprire anche senza alcuna qualifica professionale (non potendosi applicare la disciplina sull'attività estetica).
A mio avviso la questione va risolta in questi termini:
1) NAILING: attività onicotecnica senza lavorazione delle mani ma con sola applicazione di unghie artificiali o decorazione superficiale. Attività libera senza requisiti professionali
2) ONICOTECNICA: attività estetica sulla mano ed in particolare sulle unghie. E' soggetta a tutti gli effetti alla normativa sulle estetiste.
L'applicazione e la decorazione di unghie artificiali per finalità estetiche rientra nell'attività di estetista, come definita dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, e non può essere svolta in assenza del titolo abilitativo prescritto dalla suddetta legge. (Rigetta, App. Cagliari, 02/12/2009)
Cass. civ. Sez. III, 02-03-2012, n. 3244 (rv. 621454)
L'attività di ricostruzione e applicazione di unghie artificiali (onicotecnica) non è assimilabile a quella di estetista di cui all'art. 1 l. 4 gennaio 1990 n. 1 e deve quindi ritenersi attività libera, soggetta non all'autorizzazione comunale prevista dalla citata l. n. 1 del 1990 ma esclusivamente all'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane.
T.A.R. Veneto Sez. III, 21-12-2001, n. 4327
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Approfondimenti:
http://www.ricostruzioneunghie.com/faq/20-onicotecnico-o-estetista.html
salve volevo porre una domanda ma in toscana posso lavorare come nailing senza essere estetista come posso fare altrimenti per svolgere questa professione in che termini posso avere un tecnico estetista per avere partita iva in regola se potete aiutarmi a trovare risposte ve ne sarei grata