Commercio AAPP - Nuove regole per concessioni - 24/1/2013
Commercio: posteggi nelle aree pubbliche: documento per attuare intesa (art. 70, d.lgs. 59/2010)
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/009/CR11/C11
DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
PER L’ATTUAZIONE DELL’INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05.07.2012, EX ART. 70, COMMA 5 DEL D.LGS. 59/2010, IN MATERIA DI AREE PUBBLICHE
il punto 6 del documento dice "la rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012". Vuol dire che per le presenze effettive si tiene conto delle stesse con decorrenza dalla prima in assoluto mentre quelle non effettive si conteggiano solo a far data dal 5/7/2012? ... o cosa?
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il punto 6 del documento dice "la rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012". Vuol dire che per le presenze effettive si tiene conto delle stesse con decorrenza dalla prima in assoluto mentre quelle non effettive si conteggiano solo a far data dal 5/7/2012? ... o cosa?
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CONSIGLIAMO di non prendere come oro colato quanto indicato nell'atto in questione.
Esso è NIENTE sotto il profilo delle fonti del diritto. Rappresenta una intesa che potrebbe concretizzarsi in una disciplina legislativa nazionale (speriamo) oppure regionale (dubito) o, con ogni probabilità in un mero atto di indirizzo ai Comuni.
In pratica ho l'impressione che lo Stato e le Regioni abbiano paura a legiferare in materia ritenendo quanto indicato nel documento IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA (e secondo me lo è abbondantemente).
Rimandando la palla ai Comuni anche la responsabilità passerà a loro.
QUINDI consigliamo di attendere e comunque NON RECEPIRE acriticamente tutto quanto indicato nella disposizione.
PARADOSSALMENTE la disposizione citata che fa ripartire le presenze dal 5 luglio 2012 è la più compatibile con il diritto comunitario (favorendo gli spuntisti più recenti o comunque non svantaggiandoli)
Il Regolamento per il commercio su aree pubbliche in vigore nel nostro comune, prevede che le presenze siano attribuite per la sola presenza alla spunta, ,quindi senza distinzione nel fatto di avere effettivamente occupato il posteggio o no (restano fuori le rinunce dei singoli soggetti presentati). Vedo, quindi, illegittimo, nonché impossibile (anche in relazione a oggettive difficoltà nel reperire informazioni su presenze acquisite nel corso di svariati e lontani anni) poter togliere dal conteggio le presenze non effettuate fino alla data del 5 Luglio 2012.
Cordiali saluti.
Buonasera,
si hanno notizie di quando il Consiglio Regionale approverà le modifiche al codice del commercio inerenti le concessioni di aree pubbliche?
Buonasera,
si hanno notizie di quando il Consiglio Regionale approverà le modifiche al codice del commercio inerenti le concessioni di aree pubbliche?
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Per rimanere informati si può usare questo servizio di avviso:
http://www.consiglio.regione.toscana.it:8085/leggi-e-banche-dati/proposte-di-legge/info/default.asp?id=215&iddata=20130130&idpdl=633