La questione è la seguente:gli organi di vigilanza hanno accertato lo svolgimento di attività ricettiva extralberghiera abusiva in un immobile e comminato le sanzioni pecuniarie. A seguire l'edilizia ha notificato ordinanza di demolizione dell'immobile per abuso edilizio. Chi è che deve disporre l'interruzione dell'attività? Preciso che l''ordinanza non è stata notificata tramite la Polizia Municipale che in tale occasione forse avrebbe avuto titolo per disporre l'interruzione (?) ma tramite messo. Quindi? Non credo debba essere l'ufficio commercio che non ha nessuno titolo autorizzatorio da revocare o dichiarare inefficace.
grazie.
La questione è la seguente:gli organi di vigilanza hanno accertato lo svolgimento di attività ricettiva extralberghiera abusiva in un immobile e comminato le sanzioni pecuniarie. A seguire l'edilizia ha notificato ordinanza di demolizione dell'immobile per abuso edilizio. Chi è che deve disporre l'interruzione dell'attività? Preciso che l''ordinanza non è stata notificata tramite la Polizia Municipale che in tale occasione forse avrebbe avuto titolo per disporre l'interruzione (?) ma tramite messo. Quindi? Non credo debba essere l'ufficio commercio che non ha nessuno titolo autorizzatorio da revocare o dichiarare inefficace.
grazie.
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SPETTA AL SUAP applicando gli articoli 17 bis e seguenti del TULPS, quindi disponendo la cessazione immediata dell'attività entro 5 giorni (termine non perentorio) dalla ricezione del verbale che applica la sanzione pecuniaria.
R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
(commento di giurisprudenza)
17-bis. 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098 (29).
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 1.032 (30) (31) (32).
(29) Comma così modificato prima dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e poi dall'art. 8, L. 18 agosto 2000, n. 248.
(30) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(31) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(32) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 gennaio 1996, n. 13 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3, nel testo introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
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17-ter. 1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato (33).
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative (34).
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale (35).
(33) Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 29 marzo 1995, n. 97.
(34) Comma così sostituito prima dall'art. 11, D.L. 29 marzo 1995, n. 97 e poi dall'art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135.
(35) Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
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17-quater. 1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter (36).
(36) Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
E' possibile sapere da quale norma discende la competenza del SUAP all'emissione dell'ordinanza di cessazione dell'attività. Il DPR 160/2010 parla soltanto che il SUAP è colui che interloquisce con l'utente, ma non quello che applica la sanzione accessoria, secondo la mia interpretazione il provvediemnto interdittivo dovrebbe essere emesso dall'ufficio attività produttive.
riferimento id:10293
E' possibile sapere da quale norma discende la competenza del SUAP all'emissione dell'ordinanza di cessazione dell'attività. Il DPR 160/2010 parla soltanto che il SUAP è colui che interloquisce con l'utente, ma non quello che applica la sanzione accessoria, secondo la mia interpretazione il provvediemnto interdittivo dovrebbe essere emesso dall'ufficio attività produttive.
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Lo dice proprio l'art. 17 ter, rileggilo bene:
1) organo di vigilanza fa verbale
2) organo di vigilanza trasmette tempestivamente il verbale all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione (SUAP senz'altro)
3) COMMA 3: l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ordina ENTRO 5 GIORNI, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione
Preciso che gli organi di vigilanza hanno applicato la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.68 L.R.42/2000, mentre non è stata accertata nel verbale la violazione prevista dall'art.17 bis comma 1 come recita la lettera dell'art.17 ter che è il presupposto per disporre il provvedimento di cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione. Si deve procedere ugualmente o deve essere fatto un altro sopralluogo?
riferimento id:10293
Preciso che gli organi di vigilanza hanno applicato la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.68 L.R.42/2000, mentre non è stata accertata nel verbale la violazione prevista dall'art.17 bis comma 1 come recita la lettera dell'art.17 ter che è il presupposto per disporre il provvedimento di cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione. Si deve procedere ugualmente o deve essere fatto un altro sopralluogo?
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Presupposto per il 17ter è l'applicazione del 17bis , nelle Regioni che hanno una disciplina autonoma in materia (come per la Toscana per le strutture ricettive e gli esercizi di somministrazionje), detta disciplina sanzionatoria.
Per approfondimenti:
http://www.omniavis.com/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=21712&view=flat&catid=290
http://www.omniavis.it/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=6662&view=flat&catid=291
http://www.lexambiente.it/acrobat/manzione_antonella22m.pdf
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Toscana
L.R. 23-3-2000 n. 42
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.
Pubblicata nel B.U. Toscana 3 aprile 2000, n. 15, parte prima.
Art. 68
Sanzioni amministrative.
1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver provveduto alla denuncia di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.
2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:
a) chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella denuncia di inizio attività;
b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di cui all'articolo 158 non altrimenti sanzionati.
5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:
a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;
b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento di cui all'articolo 158 per il tipo di struttura.
7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate