Buongiorno,
Come da oggetto si domanda:
Una media struttura di vendita può essere inquadrata come "negozio di prima necessità" di cui all'art.4 del D.A. n. 2266/U del 1983 (Decreto Floris)? E quindi come servizi connessi alla residenza?
Cosa si intende per negozi di prima necessità?
Buongiorno,
Come da oggetto si domanda:
Una media struttura di vendita può essere inquadrata come "negozio di prima necessità" di cui all'art.4 del D.A. n. 2266/U del 1983 (Decreto Floris)? E quindi come servizi connessi alla residenza?
Cosa si intende per negozi di prima necessità?
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La dizione NEGOZI DI PRIMA NECESSITA' risale al 1968.
A mio avviso date dizione va riferita NON al negozio ma, ovviamente, ai PRODOTTI che esso esita.
Sono negozi di prima necessità quelli che vendono prodotti di prima necessità.
A questo proposito esiste solo una definizione di GENERI DI PRIMA NECESSITA' e la troviamo nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 19-3-2012 - Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia "generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti".
Quindi anche una MSV può rientrare nella tipologia se vende, anche non esclusivamente, tali generi di prodotti.
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Ministero dei lavori pubblici
D.M. 2-4-1968 n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97.
(commento di giurisprudenza)
3. Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765 del 1967 , sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
c) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).