Buongiorno.
A seguito di accertamento, abbiamo verificato l'irregolarità della posizione contributiva di un operatore del commercio su aree pubbliche, mercato settimanale, che ha presentato SCIA per acquisto di ramo d'azienda.
Devo pertanto applicare l'art. 40 quinquies della Codice del Commercio, però mi chiedo:
- ritengo di non dover emettere un avvio del procedimento ma di doverne dare atto solo nel provvedimento di sospensione...(Si comunica contestualmente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n°241/1990 e smi, l’avvio del procedimento amministrativo ...)
- da quando decorrono i 180 giorni, dalla data in cui notifico il provvedimento di sospensione o dalla data di accertamento?
Avrei necessità di un vostro parere in merito.
Vi ringrazio e invio i miei saluti.
Lorella Zanaboni
Comune di Piombino
La comunicazione di avvio del procedimento, obbligatoria ex art. 7 L. n. 241/90, non può essere mai omessa dalla P.A., se non nei casi espressamente previsti dalla norma stessa, oppure qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
Vedi, ade esempio, Cons. Stato 569/1998: "l'obbligo di comunicazione prescinde dal procedimento avviato, con la sola eccezione dei casi in cui ricorrano particolari esigenze di celerità, la cui preminenza deve essere dimostrata con rigorosa motivazione da parte dell'amministrazione". La comunicazione di avvio procedimento serve instaurare il c.d. contraddittorio procedimentale, preliminare e funzionale all'adozione del provvedimento finale.
La sospensione va dalla data che indichi sul provvedimento finale, in genere dalla data di notifica o futura. Non puoi sospendere un'attività prima di aver adottato e notificato il provvedimento al privato.