Buongiorno, ho un quesito da sottoporVi.
Un attestato di frequenza abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari riconosciuto dalla Regione è sempre e comunque valido o deve avere almeno un numero minimo di ore di frequenza qualora venisse indicato nell'attestato?!.
Mi è anche capitato che l'attestato avesse una temporaneità, ossia validità due anni dalla data di rilascio. In questo caso, devo assicurarmi che chi utilizza questo titolo come requisito professionale per l'attività di "preposto" in un bar abbia almeno maturato nel tempo (negli ultimi cinque anni almeno due anni), in qualità di dipendente qualificato, il requisito professionale?!.
In attesa di Vs. gradita risposta, Grazie come sempre.
[quote]Un attestato di frequenza abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari riconosciuto dalla Regione è sempre e comunque valido o deve avere almeno un numero minimo di ore di frequenza qualora venisse indicato nell'attestato?!.[/quote]
La D.g.r. 1 dicembre 2010 - n. 9/887 pubblicata sul BURL 4º Supplemento Straordinario di venerdì 10 dicembre 2010 prevede le condizioni perchè un corso sia valido, ed in particolare che:
[...]
3.3. DURATA E SCANSIONE DEL PERCORSO
Minimo 130 ore
Riduzione per crediti formativi:
a) secondo normativa regionale e nei limiti da essa stabiliti1;
b) nel caso di reintegro in un corso successivo (per interruzione o non raggiungimento del minimo orario del
percorso precedente).
[quote]Mi è anche capitato che l'attestato avesse una temporaneità, ossia validità due anni dalla data di rilascio. In questo caso, devo assicurarmi che chi utilizza questo titolo come requisito professionale per l'attività di "preposto" in un bar abbia almeno maturato nel tempo (negli ultimi cinque anni almeno due anni), in qualità di dipendente qualificato, il requisito professionale?!.[/quote]
Non ne ho mai visti. Non vedo la [i]ratio[/i] di una durata su un requisito: o ce l'hai o non ce l'hai...
Ti chiedo la cortesia di allegarne uno dopo aver tolto i dati sensibili in modo da poterlo analizzare.
Attenzione a non confondere il requisito professionale per il settore alimentare di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 con la formazione igienico sanitaria obbligatoria che ha sostituito il libretto sanitario per operatori del settore. Infatti la L.R. 12/2003 ha sospeso l'obbligo dei libretti sanitari per tutti gli alimentaristi in Lombardia, riservandosi di richiedere una formazione igienico sanitaria ogni [u]due anni[/u]. L'attuale normativa di riferimento è la L. R. 33 del 2009, che non specifica più la durata e la periodicità del corso. Ma resta d'obbligo la formazione periodica.
La legge di riferimento per la formazione rimane comunque il Regolamento CE 852/2004.
Per completezza ti riporto il testo della norma:
[i]L.R. 30-12-2009 n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.
Art. 126
Formazione, aggiornamento e addestramento degli addetti al settore alimentare.
1. Gli operatori del settore alimentare provvedono alla formazione, addestramento e aggiornamento del proprio personale addetto ad una o più fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) 852/2004.
2. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e controllo, verificano, anche sulla base di direttive regionali, l’adeguatezza delle procedure formative, con particolare riferimento ai comportamenti operativi degli addetti al settore.[/i]
Non compete al SUAP la verifica di questo requisito, che deve essere in capo a chiunque operi a contatto con gli alimenti.